Codice di prevenzione incendi: dai Vigili del Fuoco le principali novità a partire dal 20 ottobre 2019

Dal 20 ottobre 2019 sono entrate in vigore le modifiche apportate al Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 dal Decreto del Ministero dell’Interno ...

30/10/2019

Dal 20 ottobre 2019 sono entrate in vigore le modifiche apportate al Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 dal Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019.

Importanti modifiche che prevedono l'eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco” e introducono due elementi:

  • l'ampliamento del campo di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell'allegato I al DPR 151/2011);
  • l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate'', in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

Al fine di evidenziare le principali novità introdotte dal decreto 12 aprile 2019, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la Circolare 15 ottobre 2019 recante "D.M. 12 aprile 2019 – Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i." che entra nel dettaglio delle modifiche di cui agli articoli 2 e 3.

In particolare:

L'Art. 2 del DM 12 aprile 2019, sostituisce integralmente l'art. 2 (Campo di applicazione e modalità applicative) del DM 3 agosto 2015 con il seguente:

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all'art. 2-bis.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.».

L'Art. 3 del DM 12 aprile 2019 introduce dopo l'art. 2 del DM 3 agosto 2015 è aggiunto l'Art. 2-bis (Modalità applicative alternative):

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad esclusione degli asili nido;
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;
d) 71;
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.».

In riferimento alle modifiche introdotte all'art. 2, viene ampliato l’elenco delle attività ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di prevenzione incendi, come ad esempio le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall’originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015. Per tali attività di nuova realizzazione, le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso. I commi 3 e 4 forniscono, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l’entrata in vigore del decreto in argomento. Per tali attività è ammessa la possibilità di mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento. Al tal riguardo, la circolare dei VVF evidenzia come la previsione sia tesa ad evitare potenziali elementi di criticità nella fase di transizione dalle normative tradizionali al Codice; in tale contesto, quindi, quando le modifiche o ampliamenti su attività esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare interventi di conformazione, sia in termini strutturali che impiantistici, anche negli ambiti della stessa attività non oggetto di intervento, è consentito al responsabile dell’attività di poter continuare ad applicare le normative di tipo tradizionale; è fatta salva la possibilità, su base volontaria, di riprogettare l’intera attività adottando le norme tecniche allegate al Codice. Al comma 5, viene previsto, infine, che le norme allegate al Codice possano essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio, non solo delle attività “sottosoglia”, ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nello citato D.P.R.; le attività del comma 5 che optano per l’applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall’applicazione delle normative di tipo tradizionale.

In merito alle modifiche all'introduzione dell'art. 2-bis, la circolare dei VVF del 15 ottobre 2019 rileva che definendo le modalità applicative alternative, si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all’art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un’attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l’applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016). Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario. Nella tabella seguente, si riporta lo schema riepilogativo.

Tipologia di attività Progettazione di nuove attività Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette Senza RTV Solo Codice - Codice
- Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
Con RTV Si può scegliere tra:
- Codice o
- Regole tradizionali
Attività non soggette Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali

In allegato la circolare dei VVF.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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