Compenso al professionista anche senza realizzazione dell’opera?
Il Tribunale di Bologna chiarisce quando il compenso al tecnico è dovuto anche in assenza di lavori, chi è obbligato al pagamento e come va provato il credito professionale.
È sempre dovuto il compenso al professionista anche se l’intervento non si realizza? Come può il tecnico dimostrare il conferimento dell’incarico? Chi è tenuto al pagamento in caso di coinvolgimento di un General Contractor? E come può il professionista provare l’ammontare del proprio credito?
Sono domande che i tecnici si trovano sempre più spesso a porsi. A fornire risposta è il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 420 del 17 febbraio 2025, nell’ambito di una controversia promossa da un ingegnere nei confronti del proprio committente (proprietario dell’immobile), finalizzata al riconoscimento di un compenso professionale di circa 10.000 euro per attività di studio preliminare (prefattibilità sisma bonus) relativa a interventi poi mai realizzati.
Le difese del committente
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha sostenuto:
- di non aver mai formalizzato alcun incarico nei confronti del professionista;
- che mancasse adeguata prova dell’attività asseritamente svolta;
- di aver incaricato un terzo soggetto, in qualità di General Contractor, di gestire gli interventi, compresa la nomina dei professionisti e la relativa assunzione degli obblighi economici;
- che, in ogni caso, gli interventi non erano mai stati eseguiti.
Il Tribunale ha ritenuto prioritario verificare l’effettiva esistenza di un incarico conferito all’attore e, in caso affermativo, individuare il soggetto da cui tale incarico provenisse: il committente o il General Contractor.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, ord. n. 11947/2024), il giudice ha ribadito che il diritto al compenso presuppone l’avvenuto conferimento dell’incarico, in qualunque forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi dell’opera del professionista. Tale prova – come precisato dalla sentenza e conforme a Cass. civ., sez. II, sent. n. 3043/2022 – può essere fornita anche per presunzioni, purché queste siano “gravi, precise e concordanti”.
L’onere probatorio in merito all’esistenza dell’incarico, quale fatto costitutivo della domanda, grava in ogni caso sul professionista.
Al contrario, l’obbligo di pagamento grava – secondo principio generale – su chi ha conferito l’incarico, anche quando l’attività sia stata svolta nell’interesse di un terzo. Solo colui che agisce in nome proprio, oppure munito di procura in nome e per conto del mandante, assume la titolarità del rapporto. In assenza di rappresentanza, il soggetto per conto del quale è stata svolta l’attività non può ritenersi obbligato.
Le prove raccolte in giudizio
Nel corso dell’istruttoria, il Tribunale ha ritenuto rilevanti i seguenti elementi:
- la produzione di una perizia tecnica di 54 pagine, mai contestata;
- la conferma, da parte di testimoni, di due sopralluoghi eseguiti dal professionista nel 2021;
- la testimonianza di un soggetto chiamato ad “affiancare” il tecnico nella fase di fattibilità, su richiesta del committente;
- la dimostrata diversità tra l’attività svolta dal professionista e quella oggetto del contratto stipulato con il General Contractor.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto provato, per presunzione grave, precisa e concordante, che l’incarico fosse stato conferito direttamente dal committente, in modo autonomo e distinto rispetto a quello eventualmente affidato al General Contractor.
La quantificazione del compenso
Quanto all’importo, pur respingendo la richiesta di consulenza tecnica volta a verificarne la congruità, il Giudice ha ritenuto applicabile l’art. 1226 c.c. (liquidazione equitativa del danno) in combinato con l’art. 2233, comma 2, c.c. (determinazione del compenso professionale in assenza di accordo e tariffe).
La sentenza ha quindi condannato il committente al pagamento di 5.000 euro, pari a circa la metà della somma richiesta. Il mancato riconoscimento integrale deriva dall’inadeguata dimostrazione dell’ammontare preteso: il professionista non aveva prodotto in giudizio alcun tariffario né richiamato i relativi riferimenti normativi.
In merito, il Tribunale ha osservato che per assolvere compiutamente all’onere probatorio, l’attore avrebbe dovuto allegare i tariffari o almeno fornirne i riferimenti, trattandosi di atti normativi secondari che non rientrano tra quelli soggetti al principio dello iura novit curia.
Conclusioni
La sentenza rappresenta un utile richiamo per i tecnici: anche in assenza di un incarico formale, l’attività può essere remunerata, a condizione che sia possibile dimostrare in modo chiaro e documentato il conferimento dell’incarico, anche mediante presunzioni. Tuttavia, ai fini della liquidazione, è essenziale fornire un supporto probatorio completo anche sull’ammontare del compenso richiesto.
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