Condono edilizio: la Corte Costituzionale ribadisce il limite dei 150 metri dalla costa
Con la sentenza n. 72/2025 arriva un chiarimento definitivo: nella fascia costiera vincolata non si costruisce, né si può sanare
È possibile sanare un abuso edilizio su un immobile realizzato a pochi metri dal mare? La legge regionale può escludere il condono in presenza di vincoli anche se questi non sono recepiti nei piani urbanistici comunali? E cosa ne è del legittimo affidamento di chi ha confidato nella possibilità di regolarizzare un’opera?
Condono edilizio e limite dei 150 metri dalla costa: interviene la Corte Costituzionale
A queste domande ha risposto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 72/2025, intervenendo su un tema cruciale per l’ordinamento edilizio siciliano: la tutela della fascia costiera come limite invalicabile all’edificazione, anche in sede di condono.
Prima di entrare nel merito dei contenuti della pronuncia della Corte Costituzionale, occorre premettere che la tutela del patrimonio costiero siciliano ha rappresentato, negli ultimi decenni, uno dei nodi più controversi del diritto urbanistico regionale. Al centro del dibattito si colloca il vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia (LR. 78/76 art. 15), la cui efficacia temporale e soggettiva è stata oggetto di una recente e significativa pronuncia della Corte Costituzionale. L'analisi comparata delle diverse ordinanze del CGARS avente tutte lo stesso oggetto e tenore e della sentenza n. 72/2025 della Consulta offre uno spaccato emblematico delle tensioni tra tutela ambientale, affidamento dei privati, governo del Territorio e certezza del diritto.
Documenti Allegati
Sentenza Corte Costituzionale 23 maggio 2025, n. 72IL NOTIZIOMETRO