Competenze professionali: Opere cimiteriali competenza di architetti e ingegneri

Quelle cimiteriali sono opere riguardanti la pubblica igiene e, in quanto tali, di competenza di architetti e ingegneri. Lo ha affermato la Sezione Prima del...

17/07/2013

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Quelle cimiteriali sono opere riguardanti la pubblica igiene e, in quanto tali, di competenza di architetti e ingegneri. Lo ha affermato la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto accogliendo il ricorso presentato dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia per l'annullamento di una delibera comunale con la quale era stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di nuovi loculi redatto da un geometra e della determinazione con la quale era stato affidato allo stesso geometra l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori.

In particolare, i giudici di primo grado hanno rilevato che l'art. 17 del RD 6 ottobre 1912 n. 1306 include le opere relative ai cimiteri nel novero delle "opere riguardanti la pubblica igiene" e che "è pacifico in giurisprudenza che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri" (CdS, IV, 22.5.2000 n. 2938).

In base all'art. 16 del RD 11 febbraio 1929 n. 274 la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la incolumità delle persone. Mentre per le costruzioni civili che adottano strutture in cemento armato, come lo è l'oggetto della controversa, sia pur di modeste dimensioni, ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti ai sensi dell'art. 1 del RD 16 novembre 1939 n. 2229: né tale disciplina professionale è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, le quali si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione di competenze.

In definitiva il TAR, accogliendo il ricorso, ha stabilito l'annullamento degli atti impugnati e declaratoria di inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato.

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