In particolare, i giudici di primo grado hanno rilevato che l'art. 17 del RD 6 ottobre 1912 n. 1306 include le opere relative ai cimiteri nel novero delle "opere riguardanti la pubblica igiene" e che "è pacifico in giurisprudenza che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri" (CdS, IV, 22.5.2000 n. 2938).
In base all'art. 16 del RD 11 febbraio 1929 n. 274 la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la incolumità delle persone. Mentre per le costruzioni civili che adottano strutture in cemento armato, come lo è l'oggetto della controversa, sia pur di modeste dimensioni, ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti ai sensi dell'art. 1 del RD 16 novembre 1939 n. 2229: né tale disciplina professionale è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, le quali si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione di competenze.
In definitiva il TAR, accogliendo il ricorso, ha stabilito l'annullamento degli atti impugnati e declaratoria di inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato.
A cura di Ilenia
Cicirello