Competenze professionali geometri: modesta costruzione e zone sismiche

"Nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli nec...

14/09/2015

"Nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della modesta costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra".

"Il professionista, che svolge la progettazione con l'uso del cemento armato, deve pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato, nel senso appunto che l'incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell'ingegnere, ma deve essere sin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità".

"Pur non potendosi accettare nella sua assolutezza la tesi, per la quale nelle zone sismiche l'edificazione con l'uso del cemento armato esclude di per sé che la costruzione civile possa ritenersi modesta, (...) deve ritenersi che il grado di pericolo sismico della zona, in cui insiste la costruzione, non può non trovare considerazione nella valutazione di un progetto relativo alle piccole costruzioni accessorie e alle modeste costruzioni civili, nel senso appunto che ben possono le Amministrazioni competenti esigere che la modestia di una costruzione, che faccia uso di cemento armato, sia valutata con particolare rigore, al fine di considerare con prevalente attenzione la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche, che dovrà essere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche all'effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione. Sicché la progettazione statica, in questi casi, avrà prevalenza sulla progettazione architettonica e, se si vuole, il professionista capofila non potrà che essere l'ingegnere o l'architetto".

Quelli che ho citato sono solo alcuni dei passaggi più controversi del Parere del Consiglio di Stato n. 2539 del 4 settembre 2015 che ha riportato in auge la diatriba atavica che riguarda le competenze professionali in ambito strutturale dei tecnici (vai al focus).

Controversi perché se da un parte escludono i geometri dal campo prettamente strutturale dei calcoli che prevedano l'utilizzo del cemento armato, dall'altra parte continuano a legare la progettazione architettonica al concetto "indeterminato" di modesta costruzione, essendo stati finora del tutto diversi ed evanescenti i criteri secondo i quali la giurisprudenza stabilisce quando una costruzione civile possa dirsi tale.

Ci ha provato il Consiglio Nazionale dei Geometri che in un appunto esplicativo inviato al Consiglio di Stato ha chiarito che esulerebbero dal limite della modesta costruzione:

  • gli edifici singoli di volumetria superiore a 1200 mc.;
  • gli edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra;
  • gli edifici costituiti dalla ripetizione di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituiti da oltre 8 unità immobiliari, dovendo ritenersi assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a 1000 mq.


Il 10 settembre 2015 si è svolta la diretta streaming che il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri Maurizio Savoncelli ha convocato con la stampa per commentare il Parere n. 2539/2015 del CdS. Durante la diretta il Presidente dei Geometri ha sottolineato il carattere innovativo del parere che, per la prima volta, ha introdotto un percorso diverso, introducendo 3 aspetti fondamentali:

  • l'abrogazione del Regio Decreto del 1939, che elimina riserve in capo ad alcune categorie;
  • la collaborazione fra professionisti, che dovranno rispondere ciascuno per le proprie responsabilità nella progettazione relativamente ai rispettivi segmenti di progetto;
  • la competenza dei geometri nella progettazione architettonica e nella direzione lavori anche per le costruzioni in cemento armato in zona sismica.


In realtà, dichiarazioni del Presidente dei Geometri a parte, c'è da ammette che il Parere non apporta alcuna novità al marasma legato alle competenze professionali, anzi, forse complicherebbe ulteriormente il problema perché oltre a ribadire l'assenza di un fondamento normativo che regoli il concetto di "modesta costruzione", inserirebbe un nuovo elemento di "disturbo" legato al grado di rischio sismico del territorio. L'affermazione che per le piccole costruzioni accessorie e le modeste costruzioni civili si deve valutare a monte il grado di pericolo sismico della zona, ha avuto come immediata conseguenza che la tesi del CNGeGL per la quale venga "acclarata la competenza dei geometri nella progettazione architettonica e nella direzione lavori anche per le costruzioni in cemento armato in zona sismica", arrivando persino a definire nel dettaglio la competenza dei geometri per la progettazione architettonica di piccole costruzioni accessorie e "modeste" costruzioni civili in cemento armato nelle zone sismiche 4, 3 e parzialmente nella 2 (fino ad un'accelerazione di 0,15/0,20g).

Diverse saranno, probabilmente, le conclusioni a cui giungeranno i consigli nazionali degli Architetti PPC e degli Ingegneri (a cui ho già chiesto un commento) con conseguenze che potrebbero essere disastrose sia dal punto di vista giurisprudenziale che della decantata "collaborazione fra professionisti". L'unica certezza è che la partita è certamente ancora aperta.

 

 

A cura di Gianluca Oreto
     

 

 

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