Concorsi di progettazione: regole trasparenti sull'assegnazione dell'incarico al vincitore

L'affidamento di servizi di ingegneria di importo superiore alla soglia comunitaria utilizzando un concorso di progettazione, senza aver espressamente specif...

11/11/2015
L'affidamento di servizi di ingegneria di importo superiore alla soglia comunitaria utilizzando un concorso di progettazione, senza aver espressamente specificato se sarà l'affidato o meno l'incarico di progettazione al vincitore del concorso, ma riservandosi la facoltà di una successiva decisione, non risponde ai principi di trasparenza e concorrenza che sono alla base del Codice dei Contratti.

Questo, in sintesi, il contenuto della Deliberazione 21 ottobre 2015, n. 105 ad oggetto Concorso di progettazione Pratum Magnum - Riqualificazione della Piazza Trento e Trieste e di altri spazi pubblici a questa annessi, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta in merito, appunto, al Concorso di progettazione Pratum Magnum per la riqualificazione della Piazza Trento e Trieste e di altri spazi pubblici a questa annessi.

Entrando nel dettaglio, l'Autorità è stata interpellata dall'aggiudicatario del concorso di progettazione al quale era stato assegnato successivamente l'incarico di progettazione in forma frazionata e non relativo al completamento dell'intero progetto del concorso.
Il bando di concorso stabiliva come premi:
  • 1o classificato € 8.000,00;
  • 2o classificato € 5.000,00;
  • 3o classificato € 3.000,00.
All'interno del bando veniva stabilito, inoltre, che la Stazione Appaltante si riservava "la facoltà di affidare al vincitore sia l'incarico per la progettazione che quello per la direzione dei lavori. Nel caso venisse affidata, con successivo provvedimento, la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, il premio corrisposto al vincitore sarà da considerare quale anticipazione delle competenze professionali per la progettazione".

Nel testo del Documento preliminare della progettazione era specificato che la progettazione era sviluppata in due fasi distinte:
  1. concorsuale, che comporta la redazione degli elaborati come descritti dal bando, utili a descrivere le scelte progettuali al fine di permettere alla Giuria una valutazione adeguata attraverso la quale viene individuato il professionista cui verrà affidato il servizio di progettazione. In tali elaborati devono essere definiti gli elementi essenziali del progetto preliminare;
  2. fase della progettazione definitiva ed esecutiva, che potrà essere avviata alla conclusione dell'iter concorsuale ed avrà i contenuti specificati dalle citate disposizioni di legge.

Con determinazione n.5/2010, l'ANAC (a suo tempo AVCP) si era già espressa sui concorsi di progettazione e sulla facoltà di affidare al vincitore i servizi di ingegneria"Sull'argomento è utile richiamare la deliberazione dell'Autorità n. 307/2002 in cui si precisa: L'amministrazione o dichiara nel bando di avvalersi della possibilità di affidare al vincitore l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, o dichiara di non avvalersi di tale opportunità, ma non può discrezionalmente riservarsi la facoltà di affidare o meno l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso di progettazione. D'altra parte la norma non offre interpretazioni diverse: la possibilità di affidare l'incarico non può essere intesa come riserva dell'amministrazione di affidare a suo insindacabile giudizio".

La finalità di questa indicazione è, chiaramente, quella di rendere edotti i possibili concorrenti sull'affidamento o meno dei servizi di ingegneria collegati con il concorso; tale informazione può influire sulla valutazione di una eventuale partecipazione al concorso stesso e risponde ai criteri di libera concorrenza e trasparenza che sono alla base del Codice dei Contratti, sottraendo alla discrezionalità della Stazione Appaltante di valutare in un secondo momento se affidare o meno al vincitore i servizi di ingegneria.

Con tali motivazioni, l'ANAC ha concluso e deliberato che l'affidamento di servizi di ingegneria di importo superiore alla soglia comunitaria utilizzando un concorso di progettazione, senza aver espressamente specificato se sarà l'affidato o meno l'incarico di progettazione al vincitore del concorso, ma riservandosi la facoltà di una successiva decisione, non risponde ai principi di trasparenza e concorrenza che sono alla base del Codice dei Contratti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati