Consiglio di Stato: Partecipazione alle gare d’appalto degli Ingegneri Iunior

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 776 del 25 febbraio 2016, ha definito i limiti per la partecipazione dell'ingegnere junior alle gare di appalto pre...

09/03/2016

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 776 del 25 febbraio 2016, ha definito i limiti per la partecipazione dell'ingegnere junior alle gare di appalto precisando che la ratio della norma deve individuarsi nell’intento di attribuire all’ingegnere “junior” la possibilità di partecipare a progettazioni complesse sotto la direzione ed il controllo di un ingegnere iscritto nella sezione “A” al preciso scopo di evitare che nella concreta fase di realizzazione delle stesse possano essere commessi, per inesperienza legata alla mancata conclusione del ciclo di studi completo, errori potenzialmente forieri di conseguenze negative nella progettazione di opere più rilevanti.

Il Consiglio di Stato, in pratica, riforma la sentenza del TAR Campania n. 797 del 14 aprile 2015  che, tra l’altro, aveva precisato che  “…La ratio della norma è chiaramente quella di evitare che un ingegnere con una qualifica “ridotta” possa essere affidatario della progettazione di complesse opere pubbliche, ma tale perplessità non ricorre nel caso di specie, in quanto l’intervento collaborativo dell’ingegnere serve solo per fornite proposte migliorative che si innestano sul progetto formato dalla stazione appaltante.”.

Il caso in oggetto della sentenza del Consiglio di Stato riguarda la gara relativa a soluzioni innovative e migliorative per il completamento della rete fognaria e di un impianto di depurazione la cui aggiudicazione veniva impugnata in quanto gli elaborati dell’offerta tecnica sarebbero stati redatti e sottoscritti da un ingegnere “junior”, appartenente alle Sezione “B” del detto d.P.R. n. 328/2001, non abilitato a redigere i progetti richiesti dal bando di gara, di competenza esclusiva degli ingegneri appartenenti alla Sezione “A”.

Il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso, ha riformato la sentenza del TAR Campania ritenendo che "le progettazioni effettuate dall'ingegnere "junior" non erano ascrivibili a mero concorso e collaborazione alle attività di progettazione di un professionista abilitato per la realizzazione di opere edilizie (così come previsto dall'art. 46, co. 3, lettera a), n. 1), del d.P.R. n. 328/2001 n.d.r.). In particolare, per i giudici, la progettazione dell'ingegnere junior "deve intendersi quale collaborazione concreta alla redazione di un progetto in fieri e non quale attività di apporto di migliorie ad un progetto già redatto, rispetto al quale (le innovazione e migliorie del caso n.d.r) assumono carattere di autonomia".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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