Contributo a fondo perduto attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico: a chi spetta?

L'Agenzia delle Entrate chiarisce a chi spetta il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 59 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto)

di Redazione tecnica - 21/12/2020

Mancati introiti per minore afflusso di turisti stranieri, il decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) e i contributi a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici: si parla di questo argomento nella risposta n. 588 del 15 dicembre 2020 fornita dall'Agenzia delle Entrate al titolare di una ditta individuale che si occupa di noleggio con conducente.

Il quesito

Il titolare di una ditta individuale che si occupa di trasporto di turisti stranieri (è convenzionato con alcuni alberghi) chiede delucidazioni sul contributo previsto dal "decreto agosto", oggi legge numero 126 del 2020. Per usufruire del contributo, una condizione necessaria è che il servizio di autoservizio pubblico non di linea sia effettuato nei comuni capoluogo di provincia o capoluogo di città metropolitana, come nel suo caso. Chiede, dunque, il titolare della ditta se è corretto distinguere i ricavi dei lavori fatti nei comuni capoluogo di provincia o capoluogo di città metropolitana, inserendo come "prove", per esempio i pass di accesso alle Ztl, mail, i fogli servizio o altro.

Cosa dice l'ex "decreto agosto" (oggi legge numero 126 del 2020)

L'Agenzia delle Entrate ha richiamato il "Decreto Agosto", (D.L. n. 104/2020 oggi convertito in legge n. 126/2020), in particolare l'articolo 59 che dice: "Viene erogato un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni".

A chi spetta il contributo

Ci sono delle condizioni per ottenere il contributo. Tra queste, il fatto che "l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Il contributo viene determinato applicando una percentuale, variabile dal 15 al 5 per cento in funzione di ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019". In ogni caso l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro. Il contributo è comunque riconosciuto per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Contributo e attività di autonoleggio

L'Agenzia, poi, analizza il caso specifico dell'attività di noleggio autovetture conducente. Secondo la normativa vigente (articolo 11, comma 4, della legge numero 21 del 1992), "il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione". Pertanto, "ai fini del contributo qui in esame, per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune diverso, si ritiene necessario identificare l'attività svolta nel territorio dei Comuni, considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera. A tal fine, pur non essendo necessario allegare all'istanza alcun elemento probatorio, per individuare il fatturato relativo alle prestazioni di trasporto svolte nel Comune ad alta densità turistica straniera, il contribuente dovrà predisporre e conservare - per consentirne il riscontro nella successiva ed eventuale attività di controllo dell'amministrazione finanziaria - la documentazione idonea a identificare tali prestazioni rispetto al resto dell'attività svolta (si pensi, ad esempio, ai fogli di servizio, ma anche a ricevute, permessi di accesso a Ztl, corrispondenza mail)". Nell'istanza, precisa infine l'Agenzia, va indicato l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e 2019 realizzato esclusivamente nell'intero territorio della città metropolitana.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata