Coronavirus, Covid-19: Abruzzo con Ordinanza Regionale da zona arancione a zona rossa

L'Abruzzo, con ordinanza regionale, introduce su tutto il territorio, da oggi 18/11/2020, le misure previste dal Governo per le cosiddette “zone rosse"

di Redazione tecnica - 17/11/2020

Firmata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l'Ordinanza 16 novembre 2020, n.102 recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19' che, porta l’Abruzzo, in piena autonomia e senza alcun intervento del Ministero della Salute dalla “zona arancione” alla “zona rossa”.

Indici Rt e Rpt al di sotto della media nazionale

Osserviamo come l’ultimo indice Rt disponibile per la regione Abruzzo sia pari a 1,35 e che l’indice Rpt di ier è pari a 12,71 e che entrambi gli indici sono al di sotto della media nazionale

La Regione Abruzzo passa in autonomia in zona rossa

Leggiamo nell’Ordinanza 102 che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus del Covid-19 e ferme restandole misure previste nel Dpcm del 3 novembre, le misure di cui all'articolo 3 del medesimo Dpcm sono applicate in tutto il territorio della regione Abruzzo". L'ordinanza è in vigore da mercoledì 18 novembre e fino al 3 dicembre 2020, "salvo diverso provvedimento".

In Pratica, l'Abruzzo, con ordinanza regionale, introduce su tutto il territorio, da domani 18 novembre 2020, le misure previste dal Governo per le cosiddette “zone rosse'”. Le nuove misure sono state auspicate e indicate dal Cts regionale, che ha valutato critica la situazione epidemiologica visti gli ultimi dati e l’aumento della pressione negli ospedali.

Nuove limitazioni nella Regione Abruzzo

Ovviamente da oggi nella Regione Abruzzo, facendo riferimento all’articolo 3 del dPCM 3 novembre 2020, dovranno essere rispettate le norme nello stesso contenute e, quindi

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
  • resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratorio in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  • chiusi negozi e centri commerciali, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del Dpcm n. 3/11/2020;
  • chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  • restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • restano chiuse le attività dei servizi di ristorazione, ma sono consentiti la consegna a domicilio e, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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