Coronavirus Covid-19: Le deroghe alle limitazioni degli spostamenti

Torna di moda il modulo contenente l’autodichiarazione per gli spostamenti dal 15 marzo 2020 al 6 aprile 2021

di Redazione tecnica - 15/03/2021

Da oggi tutte le Regioni e le Provincie autonome italiane, con esclusione della Sardegna, si trovano tra la zona arancione e la zona rossa e da oggi, quindi, tornerà di moda dal 21 da oggi al 6 aprile il modulo contenente l’audichiarazione per gli spostamenti perché in tutte e le norme cui fare riferimento in questo periodo che sono le seguenti:

  • Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
  • dPCM 2 marzo 2021

In tutte e tre i provvedimenti ci sono limitazioni che possono essere disapplicate, in casi particolori con deroghe alle limitazioni relative spostamenti nelle stesse contenute.

Limitazioni di cui al Decreto-legge n. 30/2021

Da oggi 15 marzo 2021 occorre fare riferimento a quanto precisato nel1’articolo 1, comma 4 del Decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30 in cui è precisato che:

  • dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione e cioè quelle contenute nei capi III (artt. 8-32) e IV (artt. 33-37) del dpcm 2 marzo 2021, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
  • nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dal Capo III (artt. 8-32) e Capo V (artt. 38-48) del dpcm 2 marzo 2021 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Ovviamente è necessario predisporre il modulo contenente l’audichiarazione per gli spostamenti.

dPCM 02/03/2021 e spostamenti nelle zone arancioni

Per gli spostamenti nelle zone arancioni dal 15 marzo al 2 prile 2021 ed il 6 aprile 2021, oltre a quelle disposte dall’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 30/2021, occorre fare riferimento, anche, ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 35 del più volte citato dPCM 02/03/2021 e nello specifico:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
  • è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

dPCM 02/03/2021 e spostamenti nelle zone rosse

Per gli spostamenti nelle zone rosse nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 in tutte le regioni e Province autonome italiane e nei giorni dal 15 marzo al 2 aprile ed il 6 aprile soltanto per le regioni definite rosse con ordinanza del Ministero della salute occorre, invece, fare riferimento, oltre a quanto disposto all’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 30/2021, anche, ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 40 del più volte citato dPCM 02/03/2021 e nello specifico:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
  • il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione è necessario utilizzare il modulo contenente l’audichiarazione per gli spostamenti.

Aggiornate le FAQ del Governi al dpcm 02/03/2021 e al d.l. 13/03/2021

Ricordiamo, con l’occasione, che le FAQ sono state aggiornate dal Governo ai due ultimi provvedimenti; per le aree arancioni e rosse sono state suddiviste nelle seguenti categorie:

  • Pubblici esercizi, Attività commerciali, Ristorazione e Strutture ricettive
  • Attività culturali, Eventi, Cerimonie, Riunioni
  • Attività motoria o sportiva
  • Uffici pubblici
  • Violazioni e sanzioni
  • Spostamenti
  • Attività produttive, Professionali e Servizi
  • Scuola, Università e Istituzioni di alta formazione
  • Mascherine (dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
  • Lavoro

Alcune FAQ sugli spostamenti

Facendo riferimento agli spostamenti consentiti e riportati nelle precedenti categorie segnaliamo le seguenti FAQ.

D. È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita? R. Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

D. Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? È consentito andare a trovare amici o parenti? R. Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

  • per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
  • il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. 

D. È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti? R. Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

D. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? R. Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

D. È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto? R. Sì. È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.

Accedi allo Speciale Coronavirus Covid-19

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata