Coronavirus Covid-19: Le sanzioni previste per il mancato rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus

L’articolo 4 del dPCM 3/12/2020 si applica, quindi, ai divieti di spostamento contenuti nello stesso

di Redazione tecnica - 13/12/2020

Per conoscere le sazioni previste per il mancato rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste dall'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 occorre fare riferimento al decreto-legge 25/03/2020, n. 19 convertito dalla legge 22/05/2020, n. 35  ed, in particoare all’articolo 4 che così recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo”.

Tale articolo 4 si applica, quindi, ai divieti di spostamento contenuti nel citato dPCM 3 dicembre 2020 e, quindi, cosi come indicato per le tre differenti aree.

Aree Gialle

  • Divieto dispostamenti effettuati dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021.

Aree Arancioni

  • Divieto dispostamenti effettuati dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021;
  • Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in area arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • Divieto diogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Aree Rosse

  • Divieto dispostamenti effettuati dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021;
  • Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori i area rossa, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Possibile il rientro presso la propria abitazione

È, in ogni caso, consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori che si trovano in area arancione o in area rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/12/2020.

Il quadro sanzionatorio

L'intero quadro sanzionatorio previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25/03/2020, n. 19 convertito dalla legge 22/05/2020, n. 35 interessa tutte le norme di contenimento del contagio e tra queste sono ricomprese anche quelle che limitano gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio.

Così come previsto al più volte citato articolo 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1000 euro con una riduzione del 30% se si provvede al pagamento entro 5 giorni (280 euro) e con un aumento sino ad un terzo nel caso in cui il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Reato di falsa attestazione

Per ultimo è opportuno precisare che scatta il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 495 del codice penale e punito con la reclusione da 1 a 6 anni, nel caso in cui, nelle ipotesi in cui debba essere presentata, l'autocertificazione sugli spostamenti non sia veritiera.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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