Coronavirus Covid-19: Ordinanza della Regione siciliana con disposizioni per chi arriva in Sicilia durante le festività natalizie

L’ultima Ordinanza della Regione siciliana con disposizioni per chi arriva in Sicilia durante le festività natalizie

di Redazione tecnica - 11/12/2020

Firmata ieri dal Presidente delle Regione siciliana Nello Musumeci l’Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 64 recante “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Con l’Ordinanza in argomento saranno in vigore, durante le festività natalizie e, nello specifico da lunedì 14 dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021, nuove disposizioni per chi arriverà in Sicilia nel citato arco temporale sopra individuato. L'ordinanza è stata firmata dopo un confronto con il Comitato tecnico scientifico, i medici di base e il presidente dell'Anci Sicilia.

Qui di seguitole novità, in vigore da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio, per limitare il contagio da Coronavirus.

Registrazione sul portale e tampone (art. 1, commi 1 e 2)

Chiunque arrivi in Sicilia dovrà registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it ed essere in possesso dell'esito negativo del tampone molecolare rino-faringeo effettuato nelle ultime 48 ore. Sono esclusi i pendolari e coloro che si siano allontanati dall'Isola, nei giorni immediatamente antecedenti, per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a quattro giorni.

Tamponi rapidi nei drive-in (art. 1, comma 2, lettera a))

Qualora la persona che fa rientro non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare ha diverse opzioni. Può recarsi presso un drive-in appositamente dedicato per sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema sanitario regionale. Se negativo, potrà recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico dopo cinque giorni.

Tamponi molecolari nei laboratori (art. 1, comma 2, lettera b))

In alternativa, si può andare presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con l'obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al dipartimento di Prevenzione dell'Asp.

Isolamento fiduciario (art. 1, comma 2, lettera c))

Chi non segue nessuna delle precedenti procedure, come ultima ipotesi, ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all'Asp di pertinenza.

Esercizi pubblici e locali commerciali (art. 2, comma 1, lettera a))

Previste ulteriori misure limitative e finalizzate alla verifica del rispetto delle misure contenitive del contagio da Covid-19. Durante l'orario di apertura degli esercizi pubblici, con particolare riferimento al settore commerciale, fermo restando l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d'aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi sono tenuti a comunicare all'Asp il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le Linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale.

"Contapersone" nei Centri commerciali (art. 2, comma 1, lettera a))

I Centri commerciali pluri-negozio dovranno munirsi di strumenti "contapersone" agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti

Obbligo di registrazione dei clienti per ristoranti e pizzerie (art. 2, comma 1, lettera b))

I titolari di ristoranti e pizzerie hanno anche l'obbligo di conservare l'elenco dei clienti serviti ai tavoli per un periodo di almeno due settimane, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, così da garantirne la disponibilità per le autorità sanitarie.

Tamponi antigenici per i dipendenti di esercizi pubblici (art. 2, comma 2)

Fino al 7 gennaio 2021 i titolari degli esercizi pubblici, destinatari delle disposizioni di cui all’Ordinanza 10/12/2020, n. 64, possono prevedere l'effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi anche con modalità di drive in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.

Potere dei sindaci ed orario continuato (art. 2, commi 3 e 4)

I sindaci potranno consentire agli esercizi pubblici l'orario continuato e adottare, altresì, misure limitative di accesso alle aree comunali (come zone pedonali e luoghi pubblici di aggregazione) per evitare assembramenti e stazionamenti prolungati, anche mediante l'utilizzo di transennamenti o regolatori di flusso di entrata e uscita. Per questi compiti potranno attivare anche personale delle associazioni di volontariato.

Coinvolgimento dei medici e dei pediatri (art. 3, commi 3 e 4)

L'Ordinanza n. 64/2020 della Regioe siciliana prevede anche il coinvolgimento dei medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta, che supporteranno le Asp per tutta la durata del periodo emergenziale, nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o altro test di sovrapponibile capacità diagnostica.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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