Coronavirus e Ministero della salute: In Gazzetta l’Ordinanza con stop al ballo e obbligo delle mascherine

L’Ordinanza è entrata in vigore il 17 agosto e sarà valida non oltre il 7 settembre

di Redazione tecnica - 18/08/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero della Salute 16 agosto 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Entrata in vigore e cessazione

L’Ordinanza che è entrata in vigore ieri e sarà valida non oltre il 7 settembre 2020 è costituita dai due seguenti articoli:

  • art. 1 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria               
  • art. 2 - Disposizioni finali.

Mascherine e sospensione di attività del ballo

Con l’articolo 1 dell’ordinanza in oggetto, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
  • sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Discrezionalità delle Regioni per misure più restrittive

Le regioni potranno introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi.

Opportuno un chiarimento sulle feste matrimoniali

All’articolo 1, comma 1, lettera b) dell’Ordinanza si parla di sospensione, all’aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

In pratica la voglia è quella di vietare assembramenti sia all’aperto che al chiuso e sarebbe opportuno un chiarimento anche per quanto concerne le feste per i matrimoni che, specialmente nelle regioni del Sud, hanno un numero notevole di partecipanti, in luoghi aperti aperti al pubblico in locali assimilati a ristorazione-intrattenimento, allietati da tanta musica. L’Ordinanza deve intendersi estesa anche alle feste matrimoniali? Sarebbe importante un chiarimento o l’emanazione di Ordinanze regionali che si esprimano compiutamente sul problema.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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