DDL Infrastrutture: Ulteriori modifiche al Codice dei contratti con delega al Governo per il riordino

Si è tenuto ieri un preconsiglio dei Ministri in cui il Ministro Corrado Passera ha presentato uno schema di disegno di legge recante norme di delega in mate...

24/10/2012
Si è tenuto ieri un preconsiglio dei Ministri in cui il Ministro Corrado Passera ha presentato uno schema di disegno di legge recante norme di delega in materia di infrastrutture, trasporti e territorio.
Il testo che consta di 17 articoli, è suddiviso nei seguenti Capi:
  • Capo I - Misure per l'attrazione di capitali privati (artt. 1 - 3);
  • Capo II - Disposizioni di semplificazione e accelerazione nelle infrastrutture (artt. 4 - 10);
  • Capo III - Ulteriori disposizioni (artt. 11 - 12);
  • Capo IV - Deleghe per l'ammodernamento e il consolidamento del quadro normativo in materia di infrastrutture, edilizia e trasporti (artt. 13 - 17).

In verità non si tratta soltanto di una legge delega perché, entrando nel dettaglio gli articoli del Capo I sono dedicati ad alcune modifche del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare:
  • nella modifica degli articoli 144, 153, 174 e 175 che riguardano la disciplina delle concessioni di lavori pubblici ed, in particolare, la bancabilità dei progetti ed i bandi tipo;
  • nella modifica dell’articolo 159 relativo alla revisione della disciplina del subentro di un nuovo concessionario designato dagli enti finanziatori del progetto;
  • nella modifica degli articoli 3 e 33 in merito all'estensione dell'ambito di applicazione della centrale di committenza alle concessioni di lavori.

Nel capo II rubricato "disposizioni di semplificazione e accelerazione nelle infrastrutture" gli articoli dal 4 al 10 contengono:
  • l'istituzione del Comitato dei Ministri per le infrastrutture strategiche;
  • alcune modifiche agli articoli 161, 169-bis, 183, 185, 92, 113 del Codice dei contratti;
  • inserimento dei due nuovi articoli 162-bis relativo alla consultazione pubblica e 237-bis relativo alle opere in esercizio.

Il Capo 4 ed, in particolare l'articolo 13 dello schema di disegno di legge contiene, poi, la delega al Governo per adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti ad operare il consolidamento delle disposizioni nella materia dei contratti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e ad assestare il quadro normativo di riferimento. Tali decreti legislativi dovranno introdurre, nel rispetto delle normative comunitarie in materia, la semplificazione, la razionalizzazione e il riordino del quadro regolatorio, articolando il testo normativo in due parti contenenti rispettivamente disposizioni di rango legislativo e regolamentare. Al fine, poi, di evitare la dispersione in diverse fonti normative, nonché la sovrapposizione e la duplicazione tra disposizioni di rango legislativo e regolamentare, il nuovo quadro di riferimento dovrà distinguere le norme di carattere sostanziale da quelle di carattere meramente attuativo.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 del provvedimento contengono, anche, la delega ad adottare, sempre entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per le seguenti materie: riordino complessivo della disciplina dell'attività edilizia; disciplina della motorizzazione e della sicurezza della circolazione stradale; revisione del codice della navigazione; servizi di trasporto di persone effettuati con autobus.

Come abbiamo già visto, il disegno di legge non si limita alla delega per riordinare il codice dei conratti pubblici perché con la richiesta di delega arriva un nuovo corposo elenco di modifiche al Codice dei contratti: dalle concessioni al débat public, dallo svincolo delle garanzie alle norme in materia di associazioni di imprese.
Vediamo, qui di seguito, le principali misure.

Centrale di committenza estesa alle concessioni di lavori e ai contratti Ppp
Con l'articolo 3 l'ambito di applicazione della centrale di committenza viene esteso alle concessioni di lavori e ai contratti di partenariato pubblico privato (Ppp).

Concessioni di lavori pubblici
In riferimento alle misure per l'attrazione di capitali privati, l'articolo 1 del disegno di legge introduce la modifica all'articolo 144 del Codice ei contratti con cui viene precisato che per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire una consultazione preliminare, per esaminare la presenza negli atti di gara degli elementi idonei ai fini della bancabilità del progetto, garantendo il contraddittorio tra le parti. L'amministrazione aggiudicatrice può, anche, provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara, fermi restando gli elementi essenziali posti a base di gara.
Viene , anche, precisato che i bandi e i relativi allegati andranno definiti in modo da prevedere il preventivo e graduale coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione.
Con l'articolo 2 vengono introdotte alcune modifiche al Codice dei contratti al fine di prevedere la revisione della disciplina relativa all'istituto del subentro di un nuovo concessionario designato dagli enti finanziatori del progetto.

Consultazione pubblica per le grandi opere (Débat public alla francese)
Con l'articolo 5 del disegno di legge con cui viene inserito all'interno del Codice dei contratti, l'articolo 162-bis è prevista l'introduzione della Consultazione pubblica per individuare le soluzioni ottimali e promuovere l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate dalla realizzazione dell'opera. La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'iter di individuazione delle caratteristiche dell'infrastruttura e di regola ha per oggetto lo studio di fattibilità dell'opera.
La consultazione pubblica potrà essere richiesta dal soggetto aggiudicatore, dal promotore, da un consiglio regionale o da un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150 mila abitanti, ovvero 50 mila cittadini residenti nel comune o nei comuni interessati.
La consultazione pubblica è avviata e diretta da un'apposita Commissione, in posizione di terzietà, con funzioni di garanzia del corretto svolgimento della procedura di partecipa-zione, e si svolge secondo un programma preventivamente definito e reso pubblico.
La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai 120 giorni e si chiude con l’approvazione e la pubblicazione da parte della Commissione del documento conclusivo.

Istituzione del Comitato dei Ministri per le infrastrutture strategiche
Con l'articolo 4 viene prevista l'istituzione, presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Comitato dei ministri per le infrastrutture strategiche, con il compito di "coordinare, unificare e rafforzare con carattere di continuità le linee di azione del Governo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche degli insediamenti produttivi strategici". Il Comitato provvede, inoltre, a "monitorare e a svolgere azioni propulsive nei confronti dei soggetti aggiudicatori responsabili della realizzazione delle opere".

Modifica delle quote di partecipazione delle ATI in corso di esecuzione
Con l'articolo 8 con cui vengono introdotte alcune modifiche all'articolo 92 del Regolamento n. 207/2010, novità anche in materia di quote di partecipazione delle ATI in corso di esecuzione.. Viene stabilito che "I lavori possono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo anche in percentuali diverse da quelle corrispondenti alle quote di partecipazione indicate in sede di gara, purché i requisiti posseduti dalle imprese medesime all’atto dell’esecuzione e previo accertamento da parte della stazione appaltante, siano tali da consentirne la realizzazione nel rispetto dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal codice e dal presente regolamento.".

Svincolo delle garanzie di buona esecuzione
Con l'articolo 10 del disegno di legge, nel Codice dei Contratti, dopo l'articolo 237, viene inserito l'art. 237-bis con cui viene disposto che: "Qualora le opere realizzate nell’ambito dell’appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del venti per cento che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata all’emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo, ove questo non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
Qualora l’ente aggiudicatore rilevi e contesti all’esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l’esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l’ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del venti per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.
".

A cura di Paolo Oreto
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