DEFINITIVO IL NUOVO REGIME TRANSITORIO CON IL SI DEL SENATO AL DECRETO MILLEPROROGHE

Ieri sera il Senato ha approvato, senza modifiche, il disegno di legge n. 2013, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati; pertanto il decreto-legge 31 ...

28/02/2008
Ieri sera il Senato ha approvato, senza modifiche, il disegno di legge n. 2013, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati; pertanto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, il cosiddetto milleproroghe, è stato convertito in legge e si attende soltanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il tanto discusso articolo 20, relativo al regime transitorio delle Norme tecniche delle costruzioni trova, quindi, la sua definitiva stesura nella versione licenziata, lo scorso 20 febbraio, dalla Camera che consta, al posto dell’unico comma originario, di sette commi nei quali è possibile rilevare quanto segue:
  • con il comma 1 viene traslato il termine del 31 dicembre 2007, previsto al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al dicembre 2007 ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 al giugno 2009 e ciò val quanto dire che il periodo transitorio in cui è possibile continuare ad utilizzare i decreti ministeriali del 1996 viene traslato, appunto, al 30 giugno 2009. Con la nuova formulazione, dunque del comma 1, sino al 30 giugno 2009 potranno essere utilizzate sia le nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 sia le precedenti approvate con D.M. 14 settembre 2005, sia le norme di cui al D.M. del 9 gennaio 1996 (Cemento armato), al D.M. 16 gennaio 1996 (carichi e sovraccarichi), al D.M.16 gennaio 1996 (costruzioni in zone sismiche), al D.M. 20 novembre 1997 (Edifici in muratura), al D.M. 11 marzo 1988 (terreni, rocce e stabilità dei pendii) e al D.M. 4 maggio 1990 (ponti stradali).
  • con il comma 2 viene precisato che successivamente all’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nel periodo transitorio sino al 30 giugno 2009 potranno essere utilizzati non soltanto i D.M. del 1996 ma anche il D.M. 14/9/2005;
  • con il comma 3 viene stabilito che in tutte le costruzioni già iniziate, o per le quali le amministrazioni aggiudicatici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2008 (5 marzo 2008) continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino all’ultimazione dei lavori ed all’eventuale collaudo degli stessi;
  • al comma 4 viene precisato che le indicazioni di cui ai punti precedenti non operano per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico ed a particolari opere infrastrutturali.
  • con il comma 5 viene stabilito che le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
  • con il comma 6 viene istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle Norme tecniche, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
  • per ultimo, come già detto, con il comma 7, originariamente non previsto dalla Conferenza unificata ma inserito dalla Camera dei deputati, viene precisato che la partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese.
Restiamo, ora, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

A cura di Paolo Oreto
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