Dal Ministero chiarimenti sul nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica

Una circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 22 gennaio 2010 fornisce alcune precisazioni in ordine all'entrata in vigore, dallo scorso...

23/03/2010
Una circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 22 gennaio 2010 fornisce alcune precisazioni in ordine all'entrata in vigore, dallo scorso 1 gennaio, della procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali).br /> Infatti, fino al 31 dicembre 2009, in virtù di ripetute proroghe, il procedimento da applicare era stato quello transitorio disciplinato dall'articolo 159, in base al quale l'autorizzazione paesaggistica veniva emanata previa valutazione, a livello comunale (previa delega regionale) della compatibilità dell'intervento e successivamente inviata alla Sovrintendenza che nei 60 gg successivi poteva esercitare il suo potere di annullamento.
La procedura ordinaria prevista dall'art. 146 del D.Lgs 42/04, di competenza regionale (salva delega ad altro ente pubblico), è caratterizzata dall'intervento della Soprintendenza non più in via successiva, ma preventiva attraverso il rilascio di un parere entro un termine perentorio. Il parere del Sovrintendente ha natura vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e quindi del successivo titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire).

Autorità competente
Uno dei primi aspetti su cui la Circolare fornisce una precisazione è proprio quello legato alla corretta individuazione del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
La competenza è stata attribuita alle Regioni che in molti casi hanno ricorso alla delega della competenza nei confronti di Comuni, Province, Comunità Montane, Enti Parco ovvero altre forme associative di enti locali.
La Circolare precisa che il mantenimento della "delega" sulla competenza autorizzatoria nei confronti degli enti locali è però subordinata all'esito positivo di una verifica di adeguatezza sotto il profilo del possesso, in capo all'ente delegato, dei requisiti di competenza tecnico-scientifica delle strutture e di separatezza nelle stesse delle funzioni in materia paesaggistica da quelle in materia urbanistico-edilizia. In caso di esito negativo di detta verifica, alla data del 31 dicembre 2009, la delega eventualmente data deve ritenersi decaduta e la competenza autorizzatoria è ritornata alla Regione.

Disciplina applicabile ai procedimenti già in corso prima dell'1/1/2010
Se l'autorizzazione paesaggistica non è stata ancora adottata il procedimento dovrà seguire le "nuove" regole di cui all'art. 146.
La circolare precisa che, comunque, le attività istruttorie già compiute potranno essere utilizzate dall'ente competente al rilascio dell`autorizzazione.
Se, invece, l`autorizzazione è stata adottata l'amministrazione che l'ha rilasciata, qualora non vi abbia già provveduto, deve trasmetterla al Soprintendente competente, il quale procederà alla valutazione di legittimità ed all`eventuale annullamento entro il termine di 60 giorni.
Qualora l'interessato intenda avvalersi della nuova procedura dovrà formulare apposita richiesta al Comune che, laddove ne ravvisi i presupposti, potrà procedere ad annullare l'autorizzazione rilasciata e a riattivare il procedimento ai sensi dell'articolo 146.

Il parere del Soprintendente
Il procedimento "ordinario" attribuisce al Soprintendente il compito di esprimere un parere obbligatorio e vincolante entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione inerente il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica.
Tuttavia, al ricorrere di due precise condizioni, poste dalla legge, tale parere assume natura obbligatoria ma non è vincolante.
La prima condizione, come ricorda la Circolare, è che i decreti di dichiarazione di interesse pubblico (già vigenti o di nuova proposizione) siano integrati con le specifiche prescrizioni d'uso.
Peraltro, sottolinea la Circolare, nelle Regioni nelle quali è già in atto la copianificazione può avvenire che gli uffici ministeriali e quelli regionali congiuntamente abbiano scelto o scelgano di procedere alla elaborazione delle prescrizioni d'uso nel corso dell'elaborazione del piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 comma 3 lettere b) c) e d).
La stessa condizione deve sussistere poi per le aree vincolate ope legis, vale a dire, le cosiddette "aree Galasso".
Successivamente all'introduzione delle prescrizioni d'uso, deve essere stata effettuata la positiva verifica da parte degli organi ministeriali dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico.

Regolamento di semplificazione per interventi di lieve entità
La Circolare ricorda da ultimo che non si è ancora concluso l'iter per l'emanazione del Regolamento che dovrebbe introdurre procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad alcuni interventi, quali ad esempio ampliamenti non superiori al 10% del volume originario e comunque non superiori a 100 mc, nonché interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma.
Il Regolamento è, infatti, ancora all'esame del Consiglio di Stato.

Fonte: www.ance.it
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