Ddl Concorrenza, OICE: nessun condono per le società di ingegneria

Mentre prosegue l'iter parlamentare del disegno di legge n. 3012 (c.d. Ddl Concorrenza), non potevano passare inosservate le ultime dichiarazioni del Consigl...

10/07/2015
Mentre prosegue l'iter parlamentare del disegno di legge n. 3012 (c.d. Ddl Concorrenza), non potevano passare inosservate le ultime dichiarazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. che in una recente nota ha definito l'articolo 31 del Disegno di legge relativo alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza, un tentativo di condonare il passato permettendo alle Società di ingegneria di operare fuori dalle regole sul mercato privato (leggi articolo).

Pronta è arrivata la replica dell'Associazione aderente a Confindustria che riunisce le società di ingegneria e architettura italiane (OICE) per la quale l'art. 31 del Ddl Concorrenza non è altro che una "norma di semplice interpretazione autentica di una legge del 1997, dettata dal Governo al solo scopo di evitare che per i prossimi sei anni possano insorgere contenziosi sui vecchi contratti privati stipulati dalle seimila società di ingegneria che danno lavoro a decine di migliaia di professionisti".

Gli architetti italiani hanno contestato la norma affermando che in questo modo viene eliminato il concetto di etica e codice deontologico. "Il problema - per il CNAPPC - non è la forma societaria, ma che vi siano regole uguali per tutti: le società di ingegneria, ad esempio, non hanno alcun codice etico mentre i 153 mila architetti italiani e le società tra professionisti rispettano il codice deontologico approvato dal Ministero della Giustizia e se evadono il fisco vengono, giustamente, radiati dall'Albo; rispettano le molte regole della Riforma delle professioni e delle Direttive comunitarie, cosa che non è prevista, invece, per le società di ingegneria".

L'OICE ha commentato le affermazioni del CNAPPC affermando che la norma contenuta nel Ddl Concorrenza non opera alcun condono, né per il passato né per il futuro, ma chiarisce una regola che già legittima i rapporti tra le società di ingegneria e i privati. "Nessun condono, quindi, né per il passato, né per il futuro: deve infatti essere ben chiaro che oggi ogni contratto stipulato nel settore privato da una società di ingegneria è legittimo perché nel 2011 si è abrogata definitivamente la legge del 1939".

Per quanto riguarda le regole di mercato, l'OICE afferma che è del tutto fuori luogo parlare di violazione "perché nel 2011 (legge n. 183/2011, articolo 10, comma 9) fu il legislatore ad escludere dall'applicazione delle norme sulle società tra professionisti il diverso modello societario rappresentato dalla società di ingegneria, in quanto impresa che rende servizi di ingegneria integrata e di architettura, fino alla realizzazione di impianti chiavi in mano non equiparabili alle semplici attività professionali protette".

Invocare l'applicazione delle regole in materia di società tra professionisti alle società di ingegneria - continua la nota dell'OICE - è quindi del tutto strumentale a spostare l'attenzione su un tema estraneo all'articolo 31 e al suo reale contenuto e fine. Ipotizzare quello che cinque anni fa non fu fatto dal legislatore del 2011 e cioè l'applicazione delle regole delle stp alle società di ingegneria, organizzazioni articolate e complesse, di tipo imprenditoriale (ben diverse dalle stp che sono semplici aggregazioni di professionisti) e che svolgono solo in parte attività professionali, sarebbe come sostenere che anche le imprese di costruzioni dovrebbero iscriversi all'albo professionale quando redigono progetti con i propri uffici tecnici".

In definitiva, secondo l'associazione delle società di ingegneria "La norma non condona nulla né per il passato, né per il futuro ma chiarisce con interpretazione autentica l'efficacia dell'abrogazione del divieto di cui all'articolo 2 della legge 1815/39 disposta dalla Legge Bersani del 1997: le società di ingegneria, anche per i contratti stipulati prima del 2011 in ambito privato, potevano rendere servizi di ingegneria e architettura a committenti privati. Questo e null'altro è lo scopo della norma presentata dal Governo: prevenire inutili e strumentali contenziosi che potrebbero creare problemi all'operatività delle seimila società di ingegneria che lavorano nel settore privato e pubblico e ai professionisti cui tali società offrono un fondamentale sbocco professionale, in un periodo delicato e difficile come quello attuale".

In riferimento alle dichiarazioni del CNAPPC, l'OICE ha, quindi, rispedito al mittente "i tentativi di mettere sullo stesso piano entità giuridiche e discipline diverse, dettate da motivazioni estranee alla logica di imprese che, invece, da sempre operano sul mercato nazionale e internazionale, ben prima che le direttive europee del '92 e la legge Merloni costringessero tutti i professionisti ad uscire dal guscio dell'affidamento fiduciario per confrontarsi con quel mercato e con quella concorrenza cui le società di ingegneria da decenni erano abituate, soprattutto all'estero".

A cura di Gianluca Oreto
   
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