Ddl Concorrenza: Società di Ingegneria escluse dal controllo dell'Ordine degli Ingegneri

Niente iscrizione all'Albo tenuto dall'Ordine degli Ingegneri per le Società di Ingegneria. Resta, infatti, invariato nel passaggio al Senato l'art. 46 del d...

09/06/2016

Niente iscrizione all'Albo tenuto dall'Ordine degli Ingegneri per le Società di Ingegneria. Resta, infatti, invariato nel passaggio al Senato l'art. 46 del ddl "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (c.d. Ddl Concorrenza).

Si è svolta ieri presso la X Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato la seduta n. 244 che ha approvato con alcune modifiche la Legge annuale per il mercato e la concorrenza, che adesso ritorna alla Camera dei Deputati. Sono stati respinti tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 41, 42 e 46, tra i quali quello voluto dalla Rete delle Professioni Tecniche che era già stato eliminato nell'ultimo passaggio alla Camera e che prevedeva per le società di ingegneria gli stessi obblighi richiesti alle società tra professionisti e quindi assicurazione professionale e iscrizione all'Albo.

Dopo un durissimo scontro tra OICE e Rete delle Professioni Tecniche capitanate dal coordinatore e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, la Camera aveva deciso di prevedere nell'ambito privato l'obbligo di dotarsi di copertura assicurativa per lo svolgimento di attività professionali da parte delle società di ingegneria e di indicare nominativamente il professionista incaricato di svolgere le attività professionali, ma non l'iscrizione all'Albo.

La norma aveva chiaramente anche lo scopo di definire i requisiti che dovevano possedere le società di ingegneria al fine di chiudere definitivamente lo scontro sulla legittimità delle stesse di operare nel mercato privato, evitando così nuovi contenziosi.

L'ultima versione approvata in Senato prevede all'art. 46 che per i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, le società di ingegneria siano tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L’Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell’elenco delle società nel proprio sito internet.

Respinto, quindi, l'emendamento che prevedeva l'obbligo, entro 6 mesi dall'approvazione della Legge, per le società di ingegneria di iscriversi alla sezione speciale dell'Albo degli Ingegneri.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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