Decadenza Bonus 'Prima casa': nuove indicazioni dalla Cassazione

Il mancato stabilimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile non comporta automaticamente la decadenza del c.d. bonus prima casa. Que...

15/02/2018

Il mancato stabilimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile non comporta automaticamente la decadenza del c.d. bonus prima casa.

Questo in sintesi il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 1588 del 13 gennaio 2018 che ha cassato una precedente decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva accettato il ricorso presentato avverso gli avvisi di liquidazione con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la decadenza dai benefici della "prima casa", a causa del mancato trasferimento della residenza nel Comune ove era ubicato l'immobile, nel termine di diciotto mesi a far data dall'acquisto dell'unità immobiliare.

Nel dettaglio, il Giudice di appello aveva "giustificato" il ritardo rispetto al termine dei 18 mesi previsto poiché il progetto abitativo dei contribuenti si era realizzato con poco più di cinque mesi di ritardo causati dal ritardo negli adempimenti necessari al rilascio dell'agibilità da parte del Comune, da addebitare in via esclusiva alla impresa costruttrice lottizzante.

Il trasferimento della residenza rappresenta, infatti, un obbligo del contribuente verso il fisco che deve, però, tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità della parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto.

Sulle condizioni necessarie per la fruizione del bonus prima casa e sull'imprevedibilità degli eventi ricordiamo, ad esempio, la Risoluzione Agenzia delle Entrate 1 agosto 2017, n. 107 che, rispondendo al quesito di un contribuente, ha ammesso che un immobile dichiarato inagibile e acquistato con le agevolazioni "prima casa" non preclude l'acquisto di una nuova abitazione usufruendo nuovamente dello stesso beneficio fiscale.

La decisione della Cassazione

Per cause di forza maggiore gli ermellini hanno chiarito che si intende di eventi non prevedibili, che sopraggiungono inaspettati e sovrastanti la volontà del contribuente di "abitare" nella prima casa entro il termine previsto. È un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento.

Nel caso di specie, però, la circostanza che l'acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell'immobile per il mancato rilascio da parte del conduttore, nonostante la tempestiva comunicazione della disdetta, non costituisce causa di forza maggiore, considerato che la norma subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata, sicché possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune.

In definitiva, la Cassazione ha ribaltato la sentenza della C.T.R., ammettendo la non configurabilità di causa di forza maggiore al ritardo nei lavori di costruzione e alle lungaggini burocratiche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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