Decreto Rilancio e Art Bonus: nuovi chiarimenti dal Fisco

L'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni concetti relativi alla detrazione fiscale per le erogazioni liberali c.d. Art Bonus

di Giorgio Vaiana - 13/03/2021

Rapporto tra fondazione e associazione, donazioni e credito di imposta. C'è tutto questo nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 164/2021.

Credito di imposta, si può?

Chiede lumi all'Agenzia delle Entrate una Fondazione che ormai da oltre dieci anni offre sostegno a un'associazione musicale. Associazione che, per finanziare la propria attività, riceve donazioni da privati, persone e, tra i maggiori sostenitori, appunto la Fondazione che ha chiesto un parere all'Agenzia delle Entrate. I rapporti tra l'associazione e la Fondazione sono regolati da una convenzione. La Fondazione chiede di sapere se queste donazioni che vengono fatte all'associazione possano beneficiare del credito di imposta, nello specifico l'Art Bonus.

Il Decreto Rilancio e l'Art Bonus

Nel maggio del 2020 il Governo ha approvato il Decreto Rilancio, poi convertito nella legge n.77/2020. Prevede, tra le altre cose, anche il cosiddetto "art bonus", ossia un credito di imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per "interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo". Un credito di imposta che viene riconosciuto (ma in misura del 15 per cento del reddito imponibile e del 5 per mille dei ricavi annui) anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di questi  interventi.

Art Bonus, a chi spetta

Il credito di imposta, come ha più volte specificato la stessa Agenzia delle Entrate spetta per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Cosa vuol dire "appartenenza pubblica"

E' tra i requisiti necessari previsti dal decreto. Ma cosa vuol dire "appartenenza pubblica", quando si parla di istituti o luoghi di cultura? Lo spiega la stessa Agenzia. Oltre all'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, un ente si definisce di appartenenza pubblica quando l'istituto è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo; è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione. Ecco perché, dicono dagli uffici, "in presenza di una o più caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato - ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione - abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame".

La richiesta al Ministero

E' stato necessario richiedere un parere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) per avere un quadro preciso della situazione. Il Ministero, infatti, ha spulciato la convenzione tra fondazione e associazione e ha chiarito che non ci sono ostacoli all'Art bonus, "a condizione che non sussistano forme di controprestazione incompatibili con la natura di liberalità". Ecco perché, dice l'Agenzia, il sostegno economico elargito dalla Fondazione nei confronti dell'associazione può beneficiare dell'Art bonus.

A cura di Giorgio Vaiana

© Riproduzione riservata