Decreto Rilancio: l'Agenzia delle Entrate sull'IVA agevolata

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello in merito al regime agevolato di IVA previsto dall'art. 124 del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 20/02/2021

Torniamo ad occuparci di acquisto di strumentazione per diagnostica medica e regime agevolato di Iva voluto dal "Decreto Rilancio" (il D.L. n. 34/2020). Lo facciamo analizzando la risposta dell'Agenzia delle Entrate 11 febbraio 2021, n. 100.

I dubbi sugli strumenti acquistati

A chiedere consigli all'Agenzia delle Entrate è una società che vuole acquistare alcuni beni strumentali per diagnostica medica. Si tratta, tra le tante cose, per esempio di un Rx portatile ed apparecchiature Rx ad arco ad U. Strumenti che, come specifica la stessa società, non fanno parte di quelle identificate "in modo tassativo" dalla stessa Agenzia delle Entrate come "strumentazione per diagnostica Covid-19" e quindi esente da Iva fino al 31 dicembre 2020 e con Iva agevolata al 5 per cento dall'1 gennaio 2021.

Il Decreto rilancio e l'Iva agevolata

Nel maggio 2020, il governo nazionale ha pubblicato il Decreto Rilancio (il D.L n. 34/2020) che tra le tante cose ha anche introdotto una disciplina di Iva agevolata per l'acquisto di alcuni beni ritenuti necessari per contrastare e fronteggiare la pandemia causata dal coronavirus. Fino al 31 dicembre, alcuni beni elencati erano esenti. Mentre a partire dall'1 gennaio 2021, agli stessi beni poteva essere applicata una quota Iva del 5 per cento. Ma, come specificato dalla stessa Agenzia, solo un elenco di beni ben definiti (si veda la circolare dell'Agenzia n.26 del 15 ottobre 2020). Solo questi beni elencati, specificano gli uffici, possono beneficiare dell'Iva agevolata.

La tassatività dell'elenco

E' stata la stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli a sottolineare la tassatività di questo elenco di beni che possono beneficiare dell'Iva agevolata. Elenco di beni che va considerato tassativo e non esemplificativo. Nell'elenco, l'agenzia delle dogane e dei monopoli ha indicato i codici di classificazione doganale delle merci che hanno diritto all'Iva agevolata. Nello specifico, sono elencati i codici doganali "ex 30021300, ex 30021400 ex 30021500 ex 30029090 ex 3822 0000 ex 90278080, ex901890, ex 902780". E tra questi, come aveva fatto notare la stessa società, non è riportato il codice doganale dei beni oggetto della domanda fatta all'Agenzia delle Entrare. Che quindi non rientrano tra le strumentazioni a fini diagnostici per Covid-19 e non possono beneficiare dell'Iva agevolata voluta dal Decreto Rilancio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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