Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: la montagna ha partorito il topolino

Irrisolte le problematiche strutturali del Codice dei contratti che il Decreto Semplificazioni ha rinviato al domani

di Paolo Oreto - 20/07/2020

È dal discorso pronunciato per la richiesta di fiducia nell’estate del 2018 che il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte parla di modifiche al Codice dei contratti per la soluzione dei mali che affliggono il comparto delle opere pubbliche.

Codice dei contratti: tanti buoni propositi

Modifiche riproposte come assolutamente necessarie anche nel corso del discorso per la richiesta di fiducia al secondo Governo (quello giallo-rosso) ed in varie altre occasioni. Il risultato dei buoni propositi è stato tradotto:

  • dal primo Governo Conte (quello giallo-verde, M5S-Lega) con la pubblicazione del  d.l. 32/2019, convertito in legge 55/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), che proponeva alcune misure a tempo che avrebbero dovuto sbloccare i cantieri ma che, a distanza di oltre un anno, non hanno sbloccato quasi nulla;
  • dal secondo Governo Conte (quello giallo-rosso, M5S-PD) con la pubblicazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), che nei 9 articoli del Titolo I detta alcune modifiche al Codice dei contratti che, in realtà, lasciano irrisolti i maggiori nodi dei problemi applicativi.

Codice dei contratti e Decreto Semplificazioni: problemi rinviati

I 9 articoli del Decreto Semplificazioni, nonostante le pressioni arrivate sia dai principali stakeholder che dai tecnici del Governo incaricati a studiare soluzioni idonee (vedi Rapporto Colao), non dettano soluzioni adeguate ma li rinvia con delle sospensioni a tempo che, vista la sospensione della soft law, senza l’attivazione del nuovo Regolamento che avrebbe dovuto sostituirla, acuiscono maggiormente tutti i problemi che restano irrisolti.

Codice dei contratti: cosa fare?

Il due Governi, guidati dal Premier Giuseppe Conte con la presenza del Movimento 5 stelle, ha dato l’impressione di non avere le idee chiare sul futuro del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, nato per semplificare il comparto delle opere pubbliche ma che sin dal primo momento ha mostrato tutte le sue debolezze, e ha saputo solo rinviare le problematiche note in questi primi 4 anni di applicazione con soluzioni temporanee che danno l’illusione di risolvere tutto mentre non risolvono nulla.

Il Codice dei contratti tra Sblocca Cantieri e Decreto Semplificazioni

Esaminando dettagliatamente i due citati provvedimenti (Decreti Sblocca Cantieri e Semplificazioni), quello che resta, relativamente alle modifiche al Codice dei contratti, è veramente poco con soluzioni mai incisive e senza soprattutto la stabilità richiesta a gran voce da tutti gli operatori del settore, costretti continuamente a studiare norme provvisorie.

Codice dei contratti e Decreto Semplificazioni: le modifiche strutturali

Vediamo, infatti, quali sono gli articoli del Codice che hanno subito una modifica strutturale dal Decreto Semplificazioni:

  • art. 32 rubricato “Fasi delle procedure di affidamento”;
  • art. 38 rubricato “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”;
  • art. 80 rubricato “Motivi di esclusione”;
  • art. 83 rubricato “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”;
  • art. 103 rubricato “Finanza di progetto”.

Modeste semplificazioni definitive, a confronto di quanti richiesto dagli operatori del settore, che lasciano irrisolti la maggior parte dei problemi.

Codice dei contratti e Decreto Semplificazioni: le modifiche a tempo

Alle modifiche definitive sopra evidenziate vengono, poi, inserite anche modifiche a tempo riscontrabili nei seguenti articoli:

  • art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia”;
  • art. 37 rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”;
  • art. 59 rubricato “Scelta delle procedure e oggetto del contratto”;
  • art. 77 rubricato “Commissione giudicatrice”;
  • art. 93 rubricato “Garanzie per la partecipazione alla procedura”;
  • art. 97 rubricato “Offerte anormalmente basse”;
  • art. 107 rubricato “Sospensione”;

che si aggiungono alle precedenti modifiche a tempo introdotte dallo Sblocca Cantieri:

  • art. 21 rubricato “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”
  • art. 23 rubricato “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”
  • art. 59 rubricato “Scelta delle procedure e oggetto del contratto”
  • art. 105 rubricato “Subappalto”.

Dalla dettagliata analisi, quindi, sia dell’ultimo decreto-legge n. 76/2020 che del precedente n. 32/2019 è possibile affermare che, senza ombra di dubbio, restano irrisolti i principali problemi quali ad esempio:

  • Regolamenti unico
  • Qualificazione delle stazioni appaltanti
  • Centrali uniche di committenza
  • Subappalto
  • Commissioni giudicatrici
  • Servizi di ingegneria e architettura

Ma soprattutto resta irrisolto il problema della struttura del Codice dei contratti: frammentata e mai completata. Oggi chi deve confrontarsi con il settore dei lavori pubblici, deve prendere in mano una settantina di provvedimenti tra Codice, decreti ministeriali e linee guida ANAC (vincolanti e non), molti dei quali modificati più volte.

Un marasma a cui si potrebbe porre rimedio tornando ad un sistema duale Codice-Regolamento di attuazione, che dopo i primi 10 anni di applicazione del vecchio D.Lgs. n. 163/2006, nonostante le diverse problematiche, aveva trovato un suo punto di equilibrio.

In allegato il testo a fronte degli articoli del Codice dei contratti che hanno subito modifiche dal Decreto Semplificazioni.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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