Decreto Sviluppo: Le misure fiscali per le costruzioni

Ai fini della detrazione IRPEF del 36%, eliminate la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e l'indicazione, a pena di decadenza, del costo ...

19/05/2011
Ai fini della detrazione IRPEF del 36%, eliminate la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e l'indicazione, a pena di decadenza, del costo della manodopera in fattura.
Riaperti, inoltre, i termini per la rideterminazione del valore d'acquisto dei terreni edificabili ed agricoli, posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° luglio 2011, con perizia giurata di stima e versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito al 4% entro il 30 giugno 2012.
Queste tra le principali novità contenute nel Decreto legge 13 maggio 2011, n.70, (cd. "Decreto Sviluppo"), recante "Prime disposizioni urgenti per l'Economia-Semestre europeo", pubblicato nella G.U. n.110 del 13 maggio 2011, ed in vigore dal 14 maggio.

Il provvedimento, presentato alla Camera dei Deputati lo stesso 13 maggio per la successiva conversione in legge (A/C 4357), contiene, inoltre, numerose misure d'interesse per il settore delle costruzioni, tra le quali si evidenziano:
  • un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, per un importo pari al 50% dei costi salariali per durate differenziate a seconda che si tratti di "lavoratori svantaggiati" o di "lavoratori molto svantaggiat, ai sensi del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008;
  • alcune norme di coordinamento dei controlli fiscali e contributivi e degli accessi presso le imprese, da parte delle Agenzia Fiscali, della Guardia di Finanza, dell'INPS e delle Amministrazioni locali;
  • alcune modifiche all'art.29, comma 1, lett.b, del D.L. 78/2010 (convertito con modifiche nella legge 122/2010) che, con efficacia dal 1° luglio 2011, prevede l'esecutività dell`atto di accertamento decorsi 60 giorni dalla data della notifica. Il presente decreto stabilisce che, in caso di richiesta da parte del contribuente di sospensiva dell'esecuzione dell`atto impugnato, l'esecuzione forzata è sospesa fino all'emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione, per un periodo massimo di 120 giorni dalla richiesta del contribuente;
  • l'estensione del regime di contabilità semplificata a 400.000 euro di ricavi per le imprese di servizi, e a 700.000 euro di ricavi per le altre imprese;
  • l'esclusione dell'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate a favore di soggetti non iva di importo non inferiore a 3.000 euro, se il corrispettivo è corrisposto con carte di credito, debito o prepagate;
  • ulteriori modifiche al regime fiscale dei Fondi Comuni di Investimento Immobiliare.

Sul tema, l'ANCE ha predisposto un Dossier riepilogativo, che fornisce un primo quadro di sintesi delle nuove disposizioni.
In allegato al Dossier si rende disponibile, inoltre, un estratto del testo del citato D.L. 70/2011, contenente le norme analizzate.

Fonte: www.ance.it
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