Decreto Sviluppo, arriva l'OK del Senato

Con 127 voti favorevoli, 17 contrari e 23 astensioni il Senato ha approvato ieri il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl n. 3533 di conversione de...

07/12/2012
Con 127 voti favorevoli, 17 contrari e 23 astensioni il Senato ha approvato ieri il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl n. 3533 di conversione del decreto-legge n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (scade il prossimo 18 dicembre), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia nella seduta di mercoledì 5 dicembre; la parola passa ora alla Camera.

La fiducia del Senato è arrivata senza l'appoggio politico del Pdl che non ha partecipato al voto (se non tranne qualche senatore), ma che ha comunque partecipato garantendo il numero legale per la votazione. Nel negare la fiducia, i Gruppi IdV e LNP e le Autonomie speciali, hanno lamentato il quarantottesimo ricorso al voto di fiducia da parte di un Governo che si era impegnato a rispettare le prerogative del Parlamento. L'Italia dei Valori ha posto l'accento sull'eterogeneità e l'inefficacia del decreto, criticando in particolare l'esclusione delle società di professionisti dalle norme per le start up innovative, le disposizioni a favore delle fondazioni bancarie, la proroga per il ponte sullo Stretto, la norma che ostacola l'identificazione e l'intercettazione degli operatori della rete mobile. La Lega Nord ha posto l'accento sul carattere omnibus del provvedimento e ha auspicato l'estensione alle piccole imprese delle agevolazioni per le start up innovative.

Nel votare la fiducia, ApI-FLI ha lodato il lavoro svolto dal Governo Monti la cui azione ispirata a criteri di legalità e a una visione di lungo periodo ha riconquistato credibilità internazionale all'Italia. L'UDC ha rilevato, con realismo, che non sono stati conseguiti risultati apprezzabili sul versante della crescita. La rivoluzione digitale deve essere accompagnata dalla sburocratizzazione della pubblica amministrazione e da misure per l'aumento della produttività totale dei fattori.

Il PD ha espresso un giudizio positivo sul decreto, auspicando però l'abbandono di una logica ragionieristica a favore di una visione strategica. Ha evidenziato la necessità di estendere il credito d'imposta per le infrastrutture e di stanziare maggiori risorse per la banda larga. Ha infine sollecitato un'azione incisiva per contemperare il rispetto del diritto comunitario con il rilancio del settore turistico. Il prossimo candidato Premier del PD Pierluigi Bersani ha dichiarato: "Abbiamo considerato la situazione che si è creata oggi. La riteniamo seria, molto seria, grave. Il Pdl sta trasferendo i suoi problemi sul sistema politico. È irresponsabile l'atteggiamento assunto al Senato questa mattina con l'astensione nei confronti del governo. Noi del Pd, come ho del resto ribadito ieri nell'incontro che ho avuto con il presidente Monti, confermiamo la lealtà al governo fino a fine legislatura nonostante i dissensi su alcuni provvedimenti. Noi non abbiamo paura delle elezioni. Richiamiamo il Pdl alle sue responsabilità. Se l'astensione al Senato verrà confermata anche alla Camera assumeremo le valutazioni del caso. Noi del Pd ci apprestiamo invece al dare il nostro voto di fiducia ancora una volta al governo. Il resto si vedrà".

Tra i provvedimenti approvati segnaliamo i seguenti.

Art.27-bis - Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle startup innovative e negli incubatori certificati
l. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con le seguenti modalità semplificate:
a) il credito d'imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;
b) il credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma l3-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello stesso articolo è redatta in forma semplificata secondo le modalità stabilito con il decreto applicativo di cui al comma II del medesimo articolo.

Art. 33-bis - Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
l. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita ai sensi dell'articolo 52-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento della Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

Art. 33-quinquies - Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA
l. Il termine di cui all'articolo 1,comma3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge23 luglio 2012,n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013.

Art. 34-nonies - Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale
l. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, comma2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16ottobre 1975, n. 492, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui alle suddette leggi sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni, dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi. L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facoltà di effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza del requisito del reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilità dì cui agli articoli24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. Qualora sia accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre gli oneri accessori di legge.
2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma I, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie relative alle leggi di cui al comma I; la determinazione delle predette posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.
3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli Istituti bancari mutuanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le finalità di cui al comma l, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A cura di Gabriele Bivona
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