Decreto Sviluppo, soddisfazione con riserva da parte dell'OICE

A pochi giorni dall'approvazione del decreto sviluppo che introduce importanti novità nel settore degli appalti, non si fanno attendere i primi commenti dei ...

09/05/2011
A pochi giorni dall'approvazione del decreto sviluppo che introduce importanti novità nel settore degli appalti, non si fanno attendere i primi commenti dei principali attori coinvolti. Tra questi l'OICE (Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica) esprime la propria pacata soddisfazione per l'approvazione del decreto, non omettendo l'indicazione di alcune ombre.

"È solo un primo passo nella direzione di rendere più trasparenti e aperte al mercato le procedure che riguardano l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Confidiamo, però, di poter riproporre attraverso degli emendamenti al testo del decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri le misure che mancano per completare il processo di semplificazione avviato dal ministro Matteoli". Queste le affermazione del presidente dell'OICE, Braccio Oddi Baglioni, che nonostante ammetta il proprio compiacimento, afferma che all'interno del decreto sono state inserite solo alcune tra le modifiche alla normativa sugli appalti proposte dall'Associazione al tavolo con il Ministero. Tra queste:
  • la proroga al 31 dicembre 2013 delle norme che agevolano le imprese di costruzioni e i progettisti a partecipare alle gare di appalti presentando i requisiti sui tre/cinque migliori anni del quinquennio/decennio;
  • l'innalzamento da 100.000 alla soglia comunitaria di 193.000 del limite per procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di servizi (oltre che di lavori e forniture), anche in questo caso in via transitoria fino a tutto il 2013;
  • verifica on line dei requisiti dichiarati dalle imprese appaltatrici in gara e trasmissione da parte delle stazioni appaltanti alla Banca Nazionale dei dati dei contratti pubblici (presso l'Autorità), dei certificati dei servizi svolti risolvendo molti problemi fonte di contenzioso;
  • l'obbligo per le stazioni appaltanti di predisporre i bandi sulla base di modelli-tipo approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con il parere del Ministero delle Infrastrutture.

Ricordiamo che le novità relative agli appalti sono contenute nell'articolo 4 del decreto-legge che introduce modifiche al codice dei contratti per:
  • estensione del campo di applicazione della finanza di progetto;
  • limite della possibilità di iscrivere "riserve";
  • introduzione di un tetto di spesa per le varianti in corso d'opera;
  • contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
  • riduzione della spesa per accordi bonari;
  • istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
  • disincentivo per le liti "temerarie";
  • individuazione, prova ed accertamento dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dei dati nazionale dei contratti pubblici;
  • estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione alle gare richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;
  • controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
  • tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
  • obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
  • razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge obiettivo");
  • innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
  • innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.

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