Decreto sviluppo: Con la pubblicazione sulla gazzetta il ritorno alle tariffe professionali

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 129 della Gazzetta ufficiale n. 147 di ieri 26 giugno 2012 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 cosiddet...

27/06/2012
Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 129 della Gazzetta ufficiale n. 147 di ieri 26 giugno 2012 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 cosiddetto "decreto sviluppo" recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", per quanto concerne la determinazione degli importi a base d'asta nelle gare relative ai servizi di architettura e di ingegneria, tutto torna nell'alveo della normalità e cioè nella situazione previgente al 24 gennaio 2012, data in cui è entrato in vigore il decreto-legge n. 1/2012 che con l'articolo 9 ha abrogato le tariffe professionali.

L'articolo 5 del nuovo decreto legge, infatti, con il comma 2 inserisce un periodo transitorio in cui le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 4/4/2001) e dell'individuazione delle prestazioni professionali (Legge n. 143/1949).

In definitiva, quindi, da ieri, con l'emanazione del decreto-legge n. 83/2012 la situazione può essere così riassunta:
  • a) così come disposto dal primo periodo dell'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012, la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale (di tutte le professioni regolamentate) dovrà essere regolamentata da un Decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro il prossimo 23 luglio 2012 (centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 27/2012 di conversione del decreto-legge n. 1/2012);
  • b) così come disposto dal secondo periodo periodo dell'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012, entro lo stesso termine del 23 luglio 2012 dovrà essere emanato un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe;
  • c) così come disposto dal penultimo periodo dell'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012, sulla base del regolamento di cui alla precedente lettera a) dovrà essere emanato dal Ministero della giustizia con il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un ulteriore regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e per la definizione delle classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi;
  • d) così come disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012, i parametri individuati dal nuovo regolamento di cui al precedente punto c) non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012;
  • e) così come disposto dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012, sino all'emanazione del decreto di cui al precedente punto c), le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

Si tratta, in defininitiva di tre Regolamenti e precisamente il primo (che è, poi, quello di cui si ha attualmente una bozza) del Ministero della giustizia per la liquidazione dei compensi professionali di tutte le professioni regolamentate da parte di un organo giurisdizionale, il secondo del Ministero della giustizia e dell'economia e delle finanze relativamente ai parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi ed il terzo del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria.

Il tutto con buona pace della deliberazione n. 49 del 3 maggio scorso dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in cui era precisato che per la determinazione degli importi a base d'asta , i responsabili del procedimento avrebbero potuto riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni consimili, negli ultimi anni.
Ma come abbiamo detto in una notizia di qualche giorno addietro: Meglio tardi che mai! e dopo cinque mesi trascorsi a cercare di risolvere il problema legato alla cancellazione delle tariffe professionali nato con l'emanazione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto decreto liberalizzazioni) convertito dalla legge 24 marzo 2012, 27 si potrebbe oggi, utilizzando il titolo di una commedia comica e drammatica di Shakespeare, parlare di "Molto rumore per nulla".

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata