Della tutela dell’impresa (in pillole): Sentenza Corte di Cassazione n. 20214/2017

Sono solito prendere appunti o, comunque, mettere nero su bianco sotto forma di relazione, le discussioni con Colleghi, Impresari ed anche (ex) colleghi di a...

31/08/2017

Sono solito prendere appunti o, comunque, mettere nero su bianco sotto forma di relazione, le discussioni con Colleghi, Impresari ed anche (ex) colleghi di associazioni datoriali quando si dibatte dei temi della tutela dell’Impresa e quali siano le strategie economicamente più vantaggiose da adottare allorquando si intraprende la strada dell’eseguire un opera per conto di terzi. Siano essi committenti privati che pubbliche amministrazioni.

Ciò detto e premesso, non posso fare altro che esprimere il mio profondo scetticismo sulla possibilità che le imprese si accorgano che i tempi sono cambiati: continuano a parlare di manodopera, materiali, ribassi e quant'altro, ma non si sono ancora resi conto che le carte, o meglio i diritti che ne derivano perché sanciti dalle leggi, dalla giurisprudenza consolidata e dal contratto complessivamente inteso, pesano infinitamente di più. E pensano ancora di risolvere i loro problemi senza avere letto neppure una volta le norme che riguardano il loro lavoro.

[Intermezzo
Nozioni di Diritto (in pillole).
Il Contratto.
Il Contratto è l'accordo tra due o più soggetti (le parti del contratto) per produrre effetti giuridici (ossia costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici), quindi un atto giuridico e, più precisamente, un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale].

Il tema che voglio affrontare riguarda, solamente e per sintesi, due dei tanti aspetti (che nella materia dell’Estimo coincidono con un valore economico) della vita di colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi; quello giurisprudenziale sostanziato con due eventi-tipo e quello politico-economico.

A) Della giurisprudenza afferente l’esecuzioni dei lavori

L’attenzione ora passi ai due casi che seguono:

- EVENTO N.1
La sentenza della Corte di Cassazione 20214/2017 cosa ci dice in sintesi?

<< omissis…>>
l’appaltatore è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto”.

Escludendo anche il concorso di colpa tra committente e appaltatore.

- EVENTO N.2
L’appaltatore può difendersi scaricando la responsabilità sul progettista e direttore lavori?
No di certo, sostiene la Suprema Corte [Cass. sent. n. 1585 del 28.01.2015].

Di conseguenza, in linea di massima, l’appaltatore risponde in caso di vizi dell’opera causati da un errore di progettazione.

Questi non può evitare il risarcimento solo sostenendo di aver dato l’incarico della redazione del progetto ad un professionista (…) anche direttore dei lavori. Infatti, l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue competenze, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo.

Tradotto per tutti e due gli eventi: i lavori sono fatti male.

Sotto la fattispecie “I lavori sono fatti male”, rientrano la maggioranza dei casi di cause civili che intasano i tribunali italiani; dando vita così, al girone infernale di dantesca memoria che porterà inesorabilmente l’impresario ad una debacle dai contorni difficilmente quantificabili.

Ma, aldilà della bieca considerazione, non si pensi che i due casi citati siano eccezione rispetto alla sommaria percentuale indicata. Non è la: percentuale, il dato essenziale quanto invece, che nella quasi totalità dei casi il giudice di merito la “da sui denti” dell’impresario, decretandone la sua soccombenza.

Spostata quindi l’attenzione verso un altro teatro di battaglia, ne consegue che -pensando- di risolvere i problemi senza avere letto neppure una volta le norme che riguardano il proprio lavoro, l’impresario commette un errore fatale; rientrando nella tipicità del negozio giuridico che produce effetti giuridici (Contratto), al netto della quantità di cemento trasportato, del peso dell’acciaio e del numero dei mattoni utilizzati che, casomai, verranno analizzate in seguito (errore fatale).

Non ha prove.

Quali sono le prove che dimostrano il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, le opere, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo?

A solo titolo di esempio non certo esaustivo:

  1. contratto sufficientemente dettagliato circa i diritti dell’appaltatore;
  2. analisi degli elaborati progettuali (tavole di progetto ed elaborati economico-estimativi);
  3. richieste di varianti in corso d’opera;
  4. giornale di cantiere;
  5. comunicazioni scritte col Direttore dei Lavori;
  6. riserve circa la mancata osservanza del Contratto di Appalto.

Ciò vale per la committenza privata ma anche per quella pubblica, anzi, a maggior ragione con quella pubblica in quanto esiste un concetto fondamentale per l’esecuzione dell’opera pubblica:

  • il principio per cui la S.A. è obbligata ad un ampio e continuo dovere di cooperazione che si esplica nel fornire tempestivamente all'Appaltatore le istruzioni per il progresso dei lavori, gli elementi tecnici che si è riservata di dare, di effettuare le misure, di eliminare le eventuali difficoltà ostative alla normale attività dell'Appaltatore ove dipende da essa di rimuoverle, o comunque di prestare il proprio concorso in tutti gli atti ed i "momenti" in cui ciò sia richiesto.

E l’appaltatore deve essere cosciente del fatto che si rivolge, in ogni occasione di tipo tecnico, economico, amministrativo, giuridico, organizzativo, procedurale a Pubblici Ufficiali che, in base a questa veste, hanno l'obbligo di agire con correttezza e onestà.

Dirò di più: la mancata cooperazione della Stazione Appaltante agisce nei confronti dell'appaltatore come "causa a lui non imputabile" che lo esonera da responsabilità per l'inadempimento (Art. 1218 C.C.).

B) Della politica dell’economia della produzione

Continuiamo a fare ancora luce nel contesto tenebroso in cui l’Impresa è stata relegata: quello degli esclusi. Del giustizialismo dell’amministrazione finanziaria perpetrato dal politico di turno.

L'imprenditore non teme il rischio, neppure quello del fallimento.

Però è necessario alzare lo sguardo da terra per capire cosa ci succede attorno perché il modello economico è cambiato ed il gioco giocato, è nascosto; il campo di gioco è grande la dove la politica è stata sopraffatta, soggiogata e sottomessa dalla finanza.

Bisognerebbe spiegare a certa gente così preoccupata, che il mondo dell’Impresa non è cambiato ma è cambiato il modello economico.

È stato sostituito il modello dell’economia della produzione con il modello dell’economia finanziaria. Con una caratteristica pregnante: “la finanza egemone rispetto alla produzione ed alla politica e monopolista della risorsa denaro”.

Il modello del monoteismo del mercato e del fanatismo dell’economia estorsiva che ha messo al mondo, artificiosamente, un modello di finanza basato sul rigore, sul sacrificio, sulla scarsità di risorse e sulla disoccupazione che potenzia all'infinito, il potere di chi detiene il denaro e il controllo monopolistico della moneta.

Il lavoro e la quantità che se ne può eseguire, è un falso problema creato ad hoc per gli analfabeti funzionali.

Ma: le lacune di chi ha pensato troppo al lavoro, senza pensare ad una strategia di difesa del credito, questo è il tema vero (di cui nessuno parlerà mai).

Abbiamo (tutti gli imprenditori) scoperto il fianco, e lì ci stanno pugnalando.

Le Associazioni di Categoria: da troppi anni le Associazioni vivono per far vivere i propri dipendenti. La politica degli imprenditori è rappresentata dai dipendenti.

Le associazioni di categoria. Quelle datoriali, ovviamente. Adagiate nella mediocrità del far sopravvivere il proprio carrozzone fatto di proclami, statistiche e… dipendenti.

Ridicoli proclami.

Per cambiare quindi il Sistema che prevede l’impresa oggi solitaria, isolata e rifiutata dal contesto attuale e che ci imprigiona, prima lo dobbiamo disinstallare dalla nostra mente.
Lo faremo?

A cura di Geom. Luciano Murgia

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