Dispositivi Protezione Individuale (DPI): in Gazzetta il nuovo Regolamento UE

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.81/51 del 31 marzo 2016 è stato pubblicato il Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consigli...

06/04/2016

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.81/51 del 31 marzo 2016 è stato pubblicato il Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.

Il nuovo regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio e stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

Il nuovo regolamento (art. 2) si applica ai dispositivi di protezione individuale (DPI) ma non si applica ai DPI:

  • a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
  • b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
  • c) progettati per l'uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme o da umidità e acqua durante la rigovernatura;
  • d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
  • e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

In riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, i DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il nuovo regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni e devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili.

Nell’articolo 6 viene precisato che il nuovo regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire prescrizioni relative all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al nuovo regolamento. Così come disposto all’articolo 7, gli Stati membri non devono ostacolare, per quanto riguarda gli aspetti contemplati nel nuovo regolamento, la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al presente regolamento. In occasione, poi, di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al nuovo regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che il DPI non è conforme al nuovo regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme. Durante le dimostrazioni, devono essere adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.

Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:

  • a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
  • b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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