Durc On Line: Validità fino al 29 ottobre 2020

Sono validi fino al 29 ottobre 2020 i documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020

di Redazione tecnica - 04/08/2020

L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) con la Comunicazione n. 9466 del 3 agosto 2020 avente ad oggetto: “Verifica della regolarità contributiva. Articolo 103, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni. Articolo 8, comma 10, decreto-legge n. 76/2020”, ha comunicato che i Durc con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 a seguito della soppressione dell'art. 81, comma 1 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 operata dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77.

Durc on line

Di conseguenza, nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc, tutti i Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono ritenuti validi fino al 29 ottobre 2020, senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione.

Consultazione del servizio

Nella funzione Consultazione del servizio Durc online, oltre ad essere disponibili i Durc in corso di validità, è possibile l’acquisizione dell’ultimo Durc online già emesso che riporta nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata al 29 ottobre 2020.

Lavori, servizi e forniture disciplinati dal dl 76/2020

L’INAIL sottolinea, tuttavia, che l’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto n. 76/2020, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

In allegato la Comunicazione INAIL n. 9466 del 3 agosto 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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