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Durc ed efficacia della definitiva aggiudicazione

Con la previsione di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del d.P.R. 207/2010 non è più utile la tesi semplificatrice secondo cui nell'ordinamento degli enti lo...

20/05/2011
Con la previsione di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del d.P.R. 207/2010 non è più utile la tesi semplificatrice secondo cui nell'ordinamento degli enti locali, mancando la funzione del controllo in senso stretto, la verifica dei requisiti è preventiva e condiziona, cioè, non solo l'efficacia dell'aggiudicazione, ma, ancor prima, la sua validità. Prima di questa previsione regolamentare, si poteva sostenere che non ci fosse scissione fra momento dell'aggiudicazione e momento dell'acquisizione d'efficacia, che erano contestuali (cfr. LINO BELLAGAMBA, L'aggiudicazione definitiva nell'ordinamento degli enti locali: l'inutile formalismo di darsi una fase integrativa dell'efficacia, 2010). Nel contesto anteriore all'entrata in vigore della previsione regolamentare sarebbe stato sufficiente richiedere il DURC solo con riferimento al termine di scadenza di presentazione delle offerte (non avendo una circolare forza e valore di legge). Oggi, con l'entrata in vigore del d.P.R. 207/2010, anche per l'ordinamento degli enti locali, si deve comunque avere un'aggiudicazione definitiva non ancora efficace (sia pure solo per il DURC), in quanto occorre avere un atto datato (la definitiva aggiudicazione, appunto) cui riferire una verifica della regolarità contributiva, ulteriore rispetto a quella riferita al termine di scadenza di presentazione delle offerte. L'asimmetria della fattispecie è che si potrebbe anche avere un'aggiudicazione definitiva efficace in ordine a tutti i requisiti soggettivi di ammissione (ivi compresa la regolarità contributiva) e con riferimento al termine di scadenza di presentazione delle offerte, ma poi questa aggiudicazione definitiva adottata sarebbe comunque inefficace in relazione (soltanto) alla regolarità contributiva da verificarsi con riferimento proprio alla data di adozione dell'atto di conclusione del procedimento. Probabilmente e formalisticamente - sul piano pratico - si dovrà spendere il principio del DURC "in corso di validità" (d.P.R. 207/2010, art. 6, comma 3)!
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