Emergenza COVID-19: Pubblicata la legge di conversione del decreto-legge sulla conclusione dell’anno scolastico

Il decreto.legge era, originariamente previsto in 9 articoli ai quali, durante l’esame al Senato, se ne sono aggiunti altri 7

di Redazione tecnica - 07/06/2020

La legge 6 giugno 2020, n. 41 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 ed è in vigore già da oggi.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

Il decreto legge si colloca fra i provvedimenti adottati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. È composto di 9 articoli ai quali, durante l’esame al Senato, se ne sono aggiunti altri 7. Sempre al Senato, è stata deliberata l’estensione del titolo, inserendo il riferimento anche a disposizioni in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.

Articolo 7-ter e deroghe al Codice dei contratti

L'articolo 7-ter, introdotto durante l'esame al Senato, consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019, prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici (comma 1). Si stabilisce, inoltre, la condizione risolutiva del contratto, in caso sopravvenga documentazione interdittiva, e si disciplinano i casi di occupazione di urgenza ed espropriazione (commi 2 e 3). Infine, sono previste ulteriori funzioni a carico dei medesimi sindaci e presidenti di province e città metropolitane (comma 4).

Poteri a Sindaci, Presidenti delle province e delle Città metropolitane

Il comma 1 prevede che i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 3253 ("c.d. Sblocca cantieri"), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Quanto ai poteri attribuiti, l'art. 4, comma 2, del citato D.L. 32/2019 consente ai commissari straordinari di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.

I commissari straordinari provvedono, in particolare, all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell’applicazione delle migliori pratiche.

Commissari straordinari e progetti

L’approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.

Tutela beni culturali e paesaggistici

In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene peraltro stabilito dalla richiamata normativa il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all’approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell’autorità competente, l’autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato.

Tutela ambientale

In materia di tutela ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

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