Emergenza COVID-19: Regione siciliana blindata per le festività pasquali

Nel periodo di Pasqua e Pasquetta il Governatore della Regione siciliana ha predisposto l’Ordinanza 8 aprile 2020, n. 15 con nuove restrizioni

di Redazione tecnica - 10/04/2020

Regione Siciliana chiusa anche nei giorni di festività pasquali. Il Presidente Nello Musumeci, a causa dell’emergenza epidemiologica Cornonavirus Covis-19, ha infatti blindato il territorio regionale con la nuova Ordinanza 8 aprile 2020, n. 15 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ordinanza 8 aprile 2020, n. 15

Con la nuova Odinanza, costituita da 6 articoli, vengono introdotte nuove ed ulteriori restrizioni e, nel dettaglio, è disposto, tra l’altro, che:

  • gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, dal 10 al 13 aprile, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza (art. 5);
  • la chiusura domenicale e nei giorni festivi (Pasqua e Pasquetta) di tutti gli esercizi commerciali autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e delle edicole si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci e per i prodotti editoriali (art. 4);
  • restano interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosidette seconde case e verso luoghi di villeggiatura (art. 3);
  • sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci. È, poi, inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni (art. 2);
  • negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. Viene disposto, anche, che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio (art. 1).

Sanzioni

Nell'articolo 6 dell'Ordnanza è precisato che la mancata osservanza degli obblighi di cui contenuti nella stessa comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

In allegato l’Ordinanza n. 15 del Presidente della Regione siciliana.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata