Emergenza Coronavirus e modifiche contrattuali: nuovi chiarimenti sul quinto dell’importo

Il quinto dell'importo contrattuale si calcola sull'importo della proroga tecnica oppure sull'importo dell'appalto iniziale? risponde il MIT

di Redazione tecnica - 03/11/2020

In tempi di emergenza sanitaria sempre più spesso accade che ci sia la necessità di rivedere o rinnovare d'urgenza alcuni contratti appaltati con la proroga tecnica. E qui sorge il dubbio: il quinto dell'importo contrattuale si calcola sull'importo della proroga tecnica oppure sull'importo dell'appalto iniziale? Ancora una volta risponde il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti con il Parere 11/09/2020, n. 725.

Il caso

L'amministrazione comunale di un comune, a causa dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, ha necessità di effettuare la proroga tecnica di un servizio ritenuto essenziale, come la gestione del centro diurno per persone disabili. La proroga è stata stabilita della durata di un anno. A questo punto il comune si chiede se il calcolo del quinto dell’importo complessivo contrattuale al netto di Iva, vada conteggiato sull’importo della proroga tecnica dell’appalto ovvero sull’importo dell’appalto iniziale. E c'è di più. L'importo da prendere in considerazione per il calcolo del quinto d’obbligo è dato dalla quota impegnata dal Comune (importo a base di gara) ovvero ricomprende anche la quota sanitaria introitata direttamente dall’affidatario che insieme alla quota sociale costituisce l’importo complessivo stimato dall'appalto?

Cosa dice il codice dei contratti

In primis dobbiamo analizzare il decreto legislativo numero 50 del 2016, il cosiddetto "Codice degli appalti". In particolare leggiamo l'articolo 106, al comma 12: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto". Un passaggio fondamentale perché il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisca questo dubbio.

Chiarisce Itaca

Secondo Itaca, l'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, nel documento "Indirizzi operativi per il calcolo del valore stimato degli appalti e per la redazione del prospetto economico di servizi e forniture", a cui fa riferimento il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto riguarda il calcolo utile alla determinazione della soglia del 20%, le voci da considerare (importo dell’appalto) sono: importo del contratto originario + somma degli importi degli atti di sottomissione per modifiche già intervenute + somma degli importi degli atti aggiuntivi per modifiche già intervenute + somma degli importi riconosciuti per accordi bonari o transazioni (al netto degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento) = importo dell'appalto per la determinazione del 20 per cento. In ogni caso, specifica sempre Itaca, l'affidatario del lavoro, con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale così determinate, "è tenuto a eseguire le prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni in aumento".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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