Emergenza Covid-19: Dalla Regione Abruzzo 10 Protocolli x 10 Attività

La Regione Abruzzo con l'Ordinanza n. 59 definisce 10 protocolli anticontagio per 10 specifiche attività

di Redazione tecnica - 16/05/2020

Nella Regione Abruzzo è stata pubblicata l’interessante Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 14 maggio 2020 con cui vine ordinato, tra l’altro, che dal 18 maggio 2020:

  • è consentita l’apertura delle attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione” (vedi Allegato 1), redatto tenuto di quanto indicato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;
  • le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti” (vedi Allegato 2);
  • è consentita l’apertura delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” (vedi Allegato 3), redatto tenuto conto di quanto indicato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;
  • le strutture ricettive alberghiere sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere” (vedi Allegato 4);
  • è consentita l’apertura delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici” (vedi Allegato 5);
  • è consentita l’apertura dei rifugi montani ed escursionistici custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.” (vedi Allegato 6);
  • è consentita l’apertura degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio dell’attività degli agriturismi” (vedi Allegato 7);
  • le attività delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica possono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica” (vedi Allegato 8);
  • l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere - posteggi isolati - commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” (vedi Allegato 9);
  • l’esercizio delle attività commerciali su sede fissa, anche al dettaglio,ndeve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa” (vedi allegato 10).

In allegato l’ordinanza n. 59 unitamente a tutti gli allegati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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