Emergenza Covid-19: Modificato il dPCM 17 maggio 2020

Con il decreto in argomento è stata integralmente sostituita la lettera cc) del comma 1 dell’articolo 1 del d.P.C.M. 17 maggio 2020

di Redazione tecnica - 20/05/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 recante “Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».”.

Integralmente sostituita la lettera cc)

Con il decreto in argomento è stata integralmente sostituita la lettera cc) del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

Nuovo testo della lettera cc)

La citata lettera cc) è ora la seguente:

“cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;”

Testo originario della lettera cc)

mentre il testo originario era il seguente:

“cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;”

In pratica è depennata la parte evidenziata in giallo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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