Enti Locali: in Gazzetta le modalità per l'assegnazione, nell’anno 2021 del contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva

Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2021, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione

di Redazione tecnica - 20/12/2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020 il Decreto Ministero dell'Interno 10 dicembre 2020 recante "Approvazione della modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2021, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza".

  1. Spese soggette a contributo
  2. Enti locali destinatari del contributo
  3. Modalità di certificazione
  4. Istruzioni e specifiche

Spese soggette a contributo

Gli interventi per i quali è possibile richiedere il contributo per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, sono quelli relativi:

  • alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • alla messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente;
  • alla messa in sicurezza di strade.

Enti locali destinatari del contributo

In riferimento ai suddetti interventi, possono richiedere il contributo:

  • comuni;
  • province;
  • città metropolitane;
  • comunità montane;
  • comunità isolane;
  • unioni di comuni.

Modalità di certificazione

Per la certificazione delle spese, gli enti locali dovranno trasmettere, a pena di decadenza, dal 21 dicembre 2020 ed entro le ore 24.00 del 15 gennaio 2021, la comunicazione mediante la piattaforma riservata del Sistema certificazioni enti locali («AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati»), relativa all'attribuzione, per l'anno 2021, di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva.

Istruzioni e specifiche

La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalità e termini diversi, non sarà ritenuta valida.

L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo.

È facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine delle ore 24.00 del 15 gennaio 2021, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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