Etichettatura energetica: pubblicata la Direttiva 2010/30/EC sull'indicazione del consumo di energia

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153/1 del 18 giugno 2010 la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del consiglio 19 ...

06/07/2010
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153/1 del 18 giugno 2010 la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del consiglio 19 maggio 2010 concernente "Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti".
La Direttiva va a modificare e abrogare la Direttiva 92/75/EC sull'etichettatura energetica ed è entrata in vigore il 19 giugno 2010. Gli Stati Membri avranno tempo fino al 20 luglio 2011 per recepire la Direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali.

La direttiva istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti. Si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso e non riguarda:
  • i prodotti usati;
  • i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;
  • la piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.

La Direttiva amplia il campo di applicazione della Direttiva Quadro 92/75/EC sull'etichettatura energetica, includendo tutti i prodotti connessi all'energia, ovvero il cui utilizzo incide sul consumo energetico quali, ad esempio, le finestre isolanti. La Direttiva modifica l'attuale classificazione A-G, integrandola con un'ulteriore categoria (A+++ ) con la possibilità di attuare un riscalaggio. La Direttiva:
  • integra le clausole obbligatorie;
  • chiarisce le responsabilità dei commercianti e pone le basi per l'introduzione di strumenti per appalti pubblici e incentivi da parte dell'UE e degli Stati Membri;
  • stabilisce i criteri per le etichette energetiche in appositi provvedimenti attuativi specifici per prodotto, riportando il livello di prestazioni energetiche al di sotto del quale le autorità pubbliche non sono autorizzate a concedere incentivi;
  • si propone di integrare le direttive Ecolabel ed Ecodesign con l'obiettivo di ampliare gradualmente l'ambito di applicazione a livello di quello della Direttiva Ecodesign;
  • modifica e abroga la Direttiva 92/75/EC e unifica le Direttive modificative in un singolo atto (rifusione).

Responsabilità dei fornitori
Secondo quanto previsto dall'art. 5 della Direttiva gli Stati membri devono garantire che:
  • i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un'etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e all'atto delegato;
  • i fornitori producano una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:
    • la descrizione generale del prodotto;
    • se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
    • i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione;
    • se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.

    A tal fine i fornitori possono avvalersi di documentazione già predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione;
  • i fornitori tengano tale documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.

    Su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri e della Commissione i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro o della Commissione;
  • riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscano gratuitamente le necessarie etichette ai distributori.

    Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate;
  • oltre alle etichette, i fornitori forniscano una scheda relativa al prodotto;
  • i fornitori inseriscano una scheda del prodotto in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto;
  • i fornitori siano responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite;
  • si ritenga che i fornitori abbiano dato il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni riportate sull'etichetta o nella scheda.

Responsabilità dei distributori
In riferimento alla distribuzione, gli Stati membri devono garantire che:
  • i distributori espongano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;
  • riguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto contemplato da un atto delegato sia esposto, i distributori vi appongono un'adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nel relativo atto delegato e nella pertinente versione linguistica.

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