Ex area industriale di Bagnoli - Coroglio: il TAR boccia il ricorso del Comune di Napoli

Dopo la sentenza del TAR Campania n. 1471 del 22.3.2016, sembra che nessuna difficoltà si frapponga più all’opera di disinquinamento del sito di rilevante in...

30/03/2016

Dopo la sentenza del TAR Campania n. 1471 del 22.3.2016, sembra che nessuna difficoltà si frapponga più all’opera di disinquinamento del sito di rilevante interesse nazionale che riguarda la ex area industriale di Bagnoli - Coroglio.

Si ricorda brevemente che il comprensorio è stato oggetto di un provvedimento legislativo “ad hoc”, riportato nell’art. 33 del D.L. 133/2014 (Sblocca - Italia).

A seguito di numerose osservazioni, la norma è stata emendata sia con il D.L. 78/2015, convertito in Legge (125 del 6.8.2015), sia da ultimo con l’art. 11-bis del “decreto mille proroghe” (n.210 del 30.12.2015) che ha riscritto il comma 12 dell’art.33 dello Sblocca Italia che consentiva l’ingresso dei privati nei programmi di rigenerazione urbana mediante la partecipazione al capitale della società di scopo che INVITALIA(l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti S.p.A.), soggetto attuatore del programma, dovrà costituire

Nel periodo intercorrente tra la emanazione del primo provvedimento legislativo, la presidenza del consiglio ha nominato il Commissario Straordinario, ha definito i compiti del soggetto attuatore (appunto INVITALIA) ed ha definito la composizione della “cabina di regia” che è composta:

  • dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualita' di presidente;
  • dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un suo delegato;
  • dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato;
  • dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un  suo delegato;
  • dal Commissario straordinario  del  Governo  per  la  bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area  di  rilevante  interesse nazionale Bagnoli-Coroglio;
  • dal Presidente della regione Campania o da un suo delegato;
  • dal Sindaco del comune di Napoli o da un suo delegato (che non stanno partecipando).

Il tutto a mezzo del decreto sulla “cabina di regia”, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2015 recante “Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli - Coroglio” (Gazzetta Ufficiale 10/11/2015, n. 262).

Per tornare alla cronaca, la sentenza del TAR, prima di bocciare il ricorso del Comune di Napoli, fa un riepilogo sia dei fatti sia delle motivazioni del ricorso, mettendo in evidenza che anche alla luce delle modifiche intervenute alla originaria stesura dello “Sblocca Italia” non si rilevano questioni di legittimità costituzionale.

Nel periodo, la cabina di regia si è ripetutamente riunita e per il prossimo 31 marzo è attesa la presentazione da parte del Soggetto Attuatore (INVITALIA) della proposta di “bonifica e rigenerazione urbana”.

La società INVITALIA ha (peraltro) aperto una pagina web (clicca qui) su cui si può anche visionare la cartografia delle aree che sono state trasferite al soggetto attuatore (clicca qui).

In tutto questo, va detto che la mancanza di partecipazione del Comune di Napoli alle sedute della “cabina di regia” non aiuta nella ricerca di una soluzione condivisa dei problemi e chi scrive auspica che la sentenza TAR ponga fine all’isolamento istituzionale del Sindaco di Napoli.

Si spera che, nel migliore interesse della Città, si possa procedere speditamente al disinquinamento della colmata, restituendo all’uso della collettività una delle porzioni più affascinanti del litorale flegreo.

A cura di Ing. Mauro Fusco

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