Formazione obbligatoria professionisti, No a restrizioni della libera concorrenza dagli ordini

I regolamenti sulla formazione obbligatoria degli iscritti ad un ordine professionale per il conseguimento di crediti formativi non possono contenere norme r...

05/04/2013
I regolamenti sulla formazione obbligatoria degli iscritti ad un ordine professionale per il conseguimento di crediti formativi non possono contenere norme restrittive della libera concorrenza. Lo ha affermato la Corte di giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 28 febbraio 2013, causa C-1/12, che ha condannato un Ordine professionale portoghese per aver adottato un regolamento relativo al conseguimento dei crediti formativi in contrasto con quanto previsto dall'art. 101, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFEU).

La Corte Europea si è, in particolare, espressa sulla controversia tra l'Ordine degli Esperti Contabili portoghese (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, di seguito OTOC) e l'Autorità garante della concorrenza (Autoridade da Concorrência, di seguito AdC) in merito alla compatibilità con l'articolo 101 del TFUE con il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi previsto dall'OTOC.

L'art. 3 del Regolamento dell'OTOC prevede due diversi tipi di formazione obbligatoria per i propri iscritti:
  • a) la formazione istituzionale - consiste in interventi realizzati dall'OTOC in favore dei suoi membri, di una durata massima di sedici ore, il cui obiettivo è segnatamente quello di sensibilizzare i professionisti alle iniziative e alle modifiche legislative nonché alle questioni di ordine etico e deontologico;
  • b) la formazione professionale - consiste in sessioni di studio e approfondimento di tematiche inerenti alla professione, di una durata minima superiore a sedici ore.

Le parti controverse del Regolamento riguardano:
  • l'art. 5, paragrafo 1 per il quale l'OTOC può erogare qualunque tipo di formazione rilevante ai fini dell'esercizio della professione di cui trattasi;
  • l'art. 5, paragrafo 2 per il quale la formazione istituzionale è di competenza esclusiva dell'OTOC;
  • gli artt. 6 e 7 per i quali risulta che gli istituti di insegnamento superiore e gli organismi abilitati, in forza di legge, a erogare formazioni nonché gli organismi iscritti presso l'OTOC possono impartire corsi nell'ambito della formazione professionale degli esperti contabili;
  • l'art. 8, paragrafo 1 per il quale per poter essere autorizzati dall'OTOC a impartire corsi che danno diritto a crediti formativi, gli organismi di formazione devono avere i seguenti requisiti:
    • a) capacità comprovata di erogare formazioni;
    • b) possesso dei mezzi necessari (finanziari, materiali e umani) per erogare formazioni di qualità;
    • c) idoneità comprovata dei membri degli organi di direzione dell'organismo in questione e delle persone responsabili dell'organizzazione della formazione;
    • d) interventi di professori universitari e/o di personalità aventi competenze riconosciute nel settore della professione e/o di professionisti aventi competenze riconosciute nei settori connessi all'esercizio della professione.
  • l'art. 9 per il quale la decisione di accettazione o di rigetto dell'iscrizione degli organismi di formazione, ai fini della realizzazione di attività formative che danno diritto a crediti formativi, è adottata dalla direzione dell'OTOC entro il termine di tre mesi a partire dalla presentazione della domanda;
  • gli artt. 10-12 che disciplinano la procedura di omologazione delle attività formative che danno diritto a crediti formativi realizzate dagli organismi diversi dall'OTOC. La decisione se omologare o meno un'attività formativa è adottata dall'OTOC;
  • l'art. 15, paragrafo 1 per il quale la partecipazione degli esperti contabili ad un'attività formativa istituzionale o professionale, purché questa sia erogata dall'OTOC o da esso omologata, conferisce loro 1,5 crediti per ogni ora di formazione. Conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo 15, ciascun esperto contabile è tenuto a conseguire annualmente 12 crediti di formazione istituzionale;
  • l'art. 16 che prevede che gli organismi di formazione che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 di tale regolamento devono versare all'OTOC una tassa, sia al momento della domanda di iscrizione quale organismo di formazione, sia alla presentazione della domanda di omologazione di ciascuna attività formativa che essi intendono realizzare. In forza dell'articolo 17 di detto regolamento, l'importo di tale tassa corrisponde alle spese totali sostenute dall'OTOC nell'ambito di tali procedure, e non è pertanto fissato nel regolamento controverso.

La Corte UE, nell'esaminare la causa, ha precisato che, da un lato l'OTOC offre attività formative destinate agli esperti contabili e, dall'altro, l'accesso degli altri prestatori che intendano erogare una simile formazione è soggetto alle norme contenute nel regolamento controverso. Conseguentemente, un regolamento del genere ha un impatto diretto sugli scambi economici nel mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili.

Il regolamento riserva, dunque, all'OTOC una parte non trascurabile del mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili. Inoltre, mentre il regolamento OTOC impone agli esperti contabili l'obbligo imperativo di conseguire annualmente un minimo di 12 crediti formativi istituzionali, per quanto riguarda la formazione professionale non è prevista alcuna prescrizione analoga. Ne consegue, che gli esperti contabili possono scegliere di conseguire i 23 crediti rimanenti sia nell'ambito della formazione professionale sia nell'ambito della formazione istituzionale. Tale circostanza è parimenti idonea a conferire un vantaggio concorrenziale alle attività formative erogate dall'OTOC nell'ambito della formazione istituzionale, tenuto conto in particolare della più breve durata di queste.

In definitiva, un siffatto regolamento, adottato da un ordine professionale deve essere considerato una decisione presa da un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In fatto che un ordine professionale sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi membri non è idoneo a sottrarre all'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE le norme promulgate da tale ordine professionale, purché esse siano imputabili esclusivamente a quest'ultimo. Dunque, un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria al fine di garantire la qualità dei servizi offerti degli iscritti, come il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi, adottato da un ordine professionale, configura una restrizione della concorrenza vietata dall'articolo 101 TFUE, quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l'altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto ordine professionale, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

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