Friuli Venezia Giulia: contributi ai privati per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto

La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto l'erogazione di contributi per la rimozione e lo smaltimento, oppure per il solo smaltimento - da realizzarsi su...

07/02/2019

La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto l'erogazione di contributi per la rimozione e lo smaltimento, oppure per il solo smaltimento - da realizzarsi successivamente alla presentazione della domanda - dell’amianto da edifici situati sul territorio regionale, di proprietà privata a uso residenziale, comprese le relative pertinenze.

Per l'anno 2019 le domande vanno presentate dal 1 al 31 marzo esclusivamente on line attraverso l’apposito applicativo informatico (FEGC) con accesso dal link che verrà reso disponibile.

La domanda va corredata, a pena d'inamissibilità, dalla seguente documentazione:

  • preventivo dettagliato di spesa;
  • almeno due fotografie attestanti la presenza dell'amianto;
  • documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
  • autorizzazione alla realizzazione dell'intervento da parte di eventuali comproprietari o del proprietario (nel caso la domanda sia presentata dal locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento);
  • autorizzazione alla realizzazione dell'intervento da parte dell'assemblea condominiale (nel caso in cui il richiedente sia un condominio).

Nel caso di più comproprietari, la domanda di contributo è presentata da uno solo di essi previa autorizzazione degli altri alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda.

Beneficiari

Possono beneficiare del contributo:

  • il proprietario o comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • il locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’i mmobile oggetto dell’intervento;
  • i condomini costituiti per la maggioranza (calcolata in base ai millesimi di proprietà) da unità abitative a uso residenziale.

Spese ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

  • spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto;
  • spese necessarie per le analisi di laboratorio;
  • costi per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • IVA.

Spese non ammissibili a contributo

Non sono ammissibili a contributo le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

Importo del contributo

Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammissibile e per un massimo di 1.500 euro.

Nel caso in cui il beneficiario sia un condominio, fermo restando il limite del 50% della spesa ammissibile, l'importo massimo concedibile è dato dal prodotto di 1.500 euro per il numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.

Erogazione del contributo

Per ricevere il contributo il beneficiario entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione deve presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa:

  • fatture quietanzate intestate al beneficiario;
  • due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
  • copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio dei rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento.

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