Friuli Venezia Giulia: requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica ed alla certificazione VEA di sostenibilità ambientale

Con Decreto del Presidente della Regione del 21 dicembre 2010, n. 0288/Pres. la Giunta Regionale ha abrogato gli articoli 2, 3, 5 e 6 del Decreto 25/08/2010,...

13/04/2011
Con Decreto del Presidente della Regione del 21 dicembre 2010, n. 0288/Pres. la Giunta Regionale ha abrogato gli articoli 2, 3, 5 e 6 del Decreto 25/08/2010, n. 0199/Pres., recante i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica ed alla certificazione VEA di sostenibilità ambientale, e le modalità per l'accreditamento di detti soggetti.

L’abrogazione degli articoli 2, 3, 5 e 6 del suddetto Decreto scaturisce dai ricorsi proposti al TAR del Friuli Venezia Giulia da parte degli Ordini e dei Collegi professionali della Regione Friuli per l’annullamento appunto della deliberazione della Giunta regionale n. 1589 di data 4 agosto 2010 e del proprio decreto di data 25 agosto 2010 n. 0199/Pres. di approvazione del “Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA (valutazione energetica e ambientale) di cui all’articolo 1bis della L.R. 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA, emanato con D.P.Reg. 274/2009”.

Inoltre recentemente anche il TAR della Puglia ha emanato una sentenza sul medesimo argomento, che ha praticamente annullato la normativa oggetto del contenzioso, pertanto Regione Friuli ha deciso di abrogare volontariamente gli articoli 2, 3, 5 e 6 del Decreto 25/08/2010, n. 0199/Pres..

In attesa di nuove norme, nella Regione Friuli l'abilitazione per i certificatori energetici è regolata dalle norme statali.

a cura di www.regione.friuli.it
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