Gare d'appalto e criteri di valutazione: prima i punteggi discrezionali o quelli vincolati?

Il Consiglio di Stato chiarisce se nella valutazione di un'offerta la commissione di gara ha qualche obbligo in merito all'ordine dei valutazione dei criteri

di Redazione tecnica - 07/01/2021

Nella valutazione di un'offerta, la commissione di gara quali ha qualche obbligo in merito all'ordine dei valutazione dei criteri (discrezionali e vincolati)?

Gare d'appalto e criteri di valutazione: la Sentenza del Consiglio di Stato

Si parla di questo nella sentenza n. 8295 del 23 dicembre 2020 con la quale in Consiglio di Stato ha chiarito la legittimità della decisione di una commissione di gara che ha invertito l'ordine di esame degli elementi di valutazione, analizzando e quindi dando prima il punteggio quantitativo (o tabellare), quindi i voti automatici e poi quelli discrezionali.

A proporre ricorso la società risultata vincitrice e cha ha subito un "attacco" in primo grado da una delle società non vincitrici. I giudici del TAR avevano accolto il ricorso avverso la decisione della Commissione di gara di sovvertire l’ordine di esame degli elementi di valutazione e avesse, così, dapprima apprezzato nel corso di diverse sedute gli elementi di carattere quantitativo e tabellare, per i quali l’attribuzione del punteggio sarebbe stata automatica, e successivamente quelli aventi carattere discrezionale.

L'ordine dei punteggi

Per i giudici del consiglio di Stato, tuttavia, non esiste una norma che implichi un ordine rigoroso di analisi e attribuzione dei punteggi, quindi prima l'offerta tecnica e poi i voti discrezionali o viceversa. Quindi la commissione non ha compiuto un illecito valutando prima l'uno rispetto all'altro. In ogni caso, si legge la sentenza, la società che ha proposto il primo ricorso al Tar non si è mai lamentata di punteggi in sé, ritenendoli incoerenti o irragionevoli, ma puntando solo sul fatto che la commissione si sia fatta influenzare, per così dire, dai punteggi già assegnati per gli aspetti quantitativi o tabellari.

Il Consiglio di Stato, dunque, ribalta la sentenza del Tar che si era espressa proprio a favore della società che aveva proposto il primo ricorso. Per i giudici di primo grado, l'aver assegnato i punteggi discrezionali per ultimo, aveva violato "i principi di precauzione e di trasparenza procedimentale, e che sarebbero configurabili i cosiddetti casi di illegittimità di pericolo nello svolgimento delle gare pubbliche". Per il consiglio di Stato, però, il Tar ha il dovere di verificare solo se l'azione amministrativa abbia in effetti violato le regole del procedimento.

Il diritto dei contratti pubblici

Nel diritto dei contratti pubblici non esiste alcuna regola che imponga che alla Commissione, nel valutare l’offerta tecnica, di procedere prima all’assegnazione dei punteggi discrezionali e poi a quelli vincolati. Nella sentenza accolta dal Tar, si dibatteva sul fatto che i commissari avessero espresso tutti lo stesso punteggio. Una cosa che, dice il Consiglio di Stato, non è indice di illegittimità, "potendo spiegarsi questa circostanza come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno a tale organo". Non c'è prova, dunque, si legge nella sentenza, di un giudizio della commissione precostituito, ma i voti identici sono il risultato di un confronto avvenuto nel corso dell'esame delle offerte. Per questo il ricorso proposto dalla società risultata vincitrice in "prima battuta" è stato accolto e a lei affidata la gara, come aveva fatto la commissione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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