Gestione semplificata Terre e rocce da scavo: OK dal Governo

OK allo schema di decreto del Presidente della Repubblica che introduce una disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo. Lo sc...

10/11/2015
OK allo schema di decreto del Presidente della Repubblica che introduce una disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo.

Lo scorso 6 novembre, infatti, al Consiglio dei Ministri n. 89 si è parlato di gestione semplificata delle terre e rocce da scavo e dello schema di regolamento predisposto al fine di introdurre una disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo, consentendo di assorbire tutte le disposizioni attualmente vigenti in un testo unico, integrato e autosufficiente.

Entrando nel dettaglio, lo schema di regolamento disciplina:
  • il riutilizzo nello stesso sito di rocce e terre da scavo qualificate sottoprodotti;
  • il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Le semplificazioni introdotte riguardano:
  • definizioni più chiare e coordinate con la normativa vigente;
  • una disciplina più dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
  • l'esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di terre e rocce da scavo, novità che consente agli operatori di qualificarli come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge e nel pieno rispetto dei livelli di tutela ambientale;
  • l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, attivando allo stesso tempo i necessari controlli da parte delle Autorità competenti;
  • una procedura più rapida per attestare che le terre e le rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfino i requisiti normativi nazionali e comunitari per essere qualificate sottoprodotti;
  • un iter più spedito per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con la possibilità di una proroga di un anno della durata del piano per le terre e le rocce da scavo generate nei grandi cantieri;
  • tempi certi, sempre pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi di ARPA e APPA;
  • procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, che forniscano chiarezza e un riferimento normativo unico agli operatori;
  • una procedura specifica per l'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte dalla realizzazione di opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale.

Come evidenziato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), lo schema di provvedimento dovrebbe aver mantenuto un regime semplificato molto simile a quello attualmente previsto dall'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito di cantieri di piccole dimensioni (sino a 6000 metri cubi) o di grandi opere non soggette a VIA o ad AIA. Permangono, tuttavia, delle criticità relative alla disciplina del riutilizzo nel luogo di produzione, alla definizione delle matrici materiali di riporto, nonché all'abrogazione di alcune disposizioni normative.

La stesura dello schema di regolamento recepisce le richieste formali presentate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura Eu-Pilot 5554/13/ENVI avviata nei confronti dell'Italia, evitando in questo modo la possibilità che il progetto pilota evolva in una procedura d'infrazione contro l'Italia. È previsto che la proposta di regolamentazione sia sottoposta a una consultazione pubblica di trenta giorni e che al suo termine il ministro dell'Ambiente pubblichi eventuali controdeduzioni.

Per questo motivo l'iter di approvazione non dovrebbe concludersi prima di 90/100 giorni. In ogni caso, fino alla pubblicazione in Gazzetta del D.P.R. saranno valide le norme in vigore previste dall'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013 e del D.m. n. 161/2012.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     
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