INCARICHI PROFESSIONALI CON PROCEDURA DIRETTA

Il Consiglio di Stato, IV sezione, con la decisione n. 5317 del 12 settembre 2006 interviene sul contenzioso l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ed u...

20/10/2006
Il Consiglio di Stato, IV sezione, con la decisione n. 5317 del 12 settembre 2006 interviene sul contenzioso l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ed un comune del Piemonte che aveva impugnato davanti a Tar Piemonte un provvedimento del garante.
La controversia è relativa ad un intervento dell’Autorità di vigilanza nei confronti di un Comune piemontese che aveva affidato due incarichi con procedura diretta (il primo) ed in via fiduciaria (il secondo) ad un professionista, laddove, ai sensi dell’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si sarebbe dovuto procedere alla selezione a mezzo di valutazione dei curricula dando adeguata pubblicità alle procedure di affidamento.

L’Organismo guidata da Alfonso Rossi Brigante con una delibera a seguito di un esposto presentato da alcuni professionisti, aveva invitato il Comune “a mettere in atto le conseguenti azioni tese a garantire la conformità della procedura in oggetto alle disposizioni di legge e comunicarle tempestivamente”.
Tale delibera veniva ritenuta dall’Ente locale che ritenendola imperativa e finalizzata ad annullare i contratti e a esperire una gara ricorreva al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte chedendone l’annullamento, predicandone l’illegittimità alla stregua di due motivi di censura, il primo, rubricato “violazione di legge per contrasto con l’at. 4 Legge 109/1994 - Incompetenza assoluta” (con cui si denunciava che la predetta autorità non aveva alcun potere di imporre comportamenti attivi alle amministrazioni pubblichi, essendo la sua funzione limitata alla vigilanza sui lavori pubblici e, in caso di accertate irregolarità amministrative, alla denuncia agli organi di controllo competenti ovvero all’autorità giudiziaria competente o alla Corte dei Conti) e il secondo “eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; violazione di legge in relazione agli artt. 3-7-9-10 Legge 241/90 - violazione di legge in relazione all’art. 17 Legge 109/1994 - violazione di legge in relazione agli artt. 1, co. 5, D.P.R. 554/1999 e 4 D.Lgs. 157/1995” (con cui si contestavano nel merito le conclusioni cui era giunta l’Autorità nell’esame delle vicende portate al suo esame e che avevano determinato il provvedimento impugnato).

La delibera dell’Autorità veniva annullata dal Tar Piemonte che accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato, ritenendo fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, in quanto, a suo avviso, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici non aveva potere di adottare atti, quale quello in questione, non avendo natura di organo di controllo.

L’Autorità di vigilanza, con atto di appello notificato il 26 febbraio 2001, rivolgendosi al Consiglio di Stato ha chiesto l’annullamento per “violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 10 comma, Legge n. 109/94”, con il quale, dopo aver ricostruito l’intera vicenda che aveva dato luogo al provvedimento impugnato in primo grado, ne contestava la natura di atto provvedimentale di controllo sull’operato del Comune con conseguente imposizione di un comportamento attivo specifico, evidenziandone, invece, la effettiva caratteristica di esplicitazione della funzione di vigilanza, consistente nella indicazione del “…corretto comportamento da tenere al fine di porre in essere azioni conformi alle disposizioni di legge ed al fine di indirizzare la relatività attività verso obiettivi di pubblico interesse senza…che ciò comporti ingerenze nelle scelte relative alla realizzazione delle opere”.

L’intervento puntuale del Consiglio di Stato con la citata decisione n. 5317 del 12 settembre non circoscrive i poteri del garante ma li esplicita il più possibile, evitando conflitti di competenze con le amministrazioni.
I Giudici hanno dato, quindi, ragione all’Autorità precisando che la stessa non ha poteri diretti sulle stazioni appaltanti ma può segnalare l’esistenza di alcune irregolarità, sempre “rispettando l’autonomia dell’ente locale e senza imporgli alcun comportamento o attività”.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata