Informative antimafia: Quando possono portare alla revoca dell'aggiudicazione di un appalto

Le pubbliche amministrazioni possono revocare l'aggiudicazione definitiva di un appalto con conseguente recesso da contratto a seguito della ricezione di in...

07/08/2013
Le pubbliche amministrazioni possono revocare l'aggiudicazione definitiva di un appalto con conseguente recesso da contratto a seguito della ricezione di informative interdittive antimafia riguardanti l'azienda aggiudicataria, anche quando esse siano successive all'assegnazione dell'incarico.

Con questo parere, espresso con la sentenza n. 3960 dello scorso 24 luglio, il Consiglio di Stato ha confermato quanto deciso dal Tar Calabria - Catanzaro Sez. I con la sentenza n. 874/2012. Nella fattispecie, il giudice di prime cure aveva confermato la revoca dell'aggiudicazione ed il recesso dal contratto effettuata dal Comune di Maierato a seguito di un'informativa interdittiva ricevuta dalla Prefettura di Vibo Valentia nella quale si evidenziava come una delle "figure societarie di spicco", il direttore tecnico, fosse indagata per favoreggiamento nell'ambito di un procedimento penale riguardante alcune attività estorsive condotte ai suoi danni da esponenti della criminalità organizzata.

Una revoca di aggiudicazione a cui l'azienda aveva ribattuto evidenziando come la società fosse stata posta in liquidazione in data precedente a tale informativa e che da allora erano venuti meno tutti i presunti tentativi di infiltrazione mafiosa segnalati, possedendo per cui tutti i requisiti di onorabilità necessari per contrarre con la p.a.. Non solo: il fatto stesso che il direttore tecnico si fosse fatto interrogare spontaneamente dal p.m. era da ritenersi qualificante per il mantenimento dell'aggiudicazione del bando, insieme all'irrilevanza di presunti collegamenti con ditte destinatarie di certificazioni antimafia e nella segnalazione generica ed indefinita della presenza in cantiere di dipendenti riconducibili ad ambienti criminali.

Palazzo Spada ha invece respinto tale appello, sottolineando come la situazione societaria a cui fare riferimento fosse quella in cui aveva acquisito la qualità di aggiudicataria e che in tale veste era chiamata a stipulare il relativo contratto, quindi prima della messa in liquidazione, della presenza di un curatore. Infatti, il dovere delle amministrazioni e degli enti pubblici di chiedere ed acquisire le informazioni prefettizie insorge "prima di stipulare ... i contratti ..." poiché, qualora le informazioni siano negative, essi "non possono stipulare"; in altri termini, la causa ostativa incide sulla giuridica possibilità di stipulare i contratti, sicché non può che essere riferita temporalmente a quel momento e, ovviamente, al soggetto designato contraente.

Ciò significa che il recesso contrattuale si regge autonomamente in ragione dell'interdittiva, con riferimento al periodo intercorrente tra l'aggiudicazione ed il momento in cui il contratto è stato stipulato, nonché tenuto conto che il recesso stesso è atto strettamente vincolato.

In questo contesto inoltre, il direttore tecnico soggetto dell'informativa rappresenta una figura societaria "di spicco", rivestendo il ruolo dell'organo dell'impresa, indispensabile per il conseguimento dell'attestazione SOA, al quale competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. I consiglieri hanno sottolineato come si tratti di una figura anche formalmente già individuata dal legislatore per come qualificata all'interno dell'impresa, tipizzata in modo specifico in quanto evidentemente ritenuta rilevante ai fini antimafia atteso che, tenuto conto dei compiti che la connotano, ben può influire sulla gestione dell'impresa stessa. Non a caso, infatti, ne è prescritta l'indicazione delle complete generalità dall'allegato n. 4, lett. d), del cit. d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490, richiamato dall'art. 4, co. 3, del medesimo decreto, mentre il successivo art. 10, co. 8, abilita il prefetto ad estendere gli accertamenti "pure ai soggetti (...) che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa", quindi ad esempio a eventuali collegamenti con imprese destinatarie di informative antimafia atipiche e tipiche e della presenza in cantiere di dipendenti con precedenti penali o comunque vicini ad ambienti criminali.

Questo perché le informative prefettizie in materia di lotta antimafia, in quanto afferenti alla prevenzione del crimine e al contrasto amministrativo preventivo delle organizzazioni di criminalità organizzata, possono essere fondate su fatti e vicende aventi valore meramente sintomatico e solo indiziario, mirando alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale.

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