Ingegneri e Aggiornamento competenze professionali: Ampio accesso alla attività formative in modalità FAD

Nessun limite al riconoscimento della formazione a distanza. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare n. 376 del 23 maggio 201...

30/05/2014
Nessun limite al riconoscimento della formazione a distanza. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare n. 376 del 23 maggio 2014 recante "Aggiornamento della competenza professionale. Proroga del termine per la comunicazione delle attività formative erogate dagli Ordini territoriali - Linee di indirizzo per FAO, esonero, attività formative all'estero, certificazione dei CFP, artt. 3 e 4 del Regolamento, piattaforma informatizzata - Attività formative erogate dagli Ordini territoriali - Recapiti per assistenza tecnica piattaforma e per chiarimenti sistema aggiornamento competenza professionale".

La circolare contiene la seconda parte delle linee di indirizzo sulla formazione continua che hanno come oggetto le attività formative erogate a distanza (FAD). Oltre alle caratteristiche e ai requisiti di queste attività, il documento definisce le diverse fattispecie di esonero e le procedure per ottenerlo. Inoltre, vengono definiti i criteri per il rilascio delle certificazioni dei CFP e per la riconoscibilità delle attività formative frequentate all'estero.

La prima parte delle Linee di indirizzo è stata trasmessa con la circolare n. 302 del 13 dicembre 2013 mentre il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri è stato pubblicato sul bollettino del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

"In questa seconda parte delle linee di indirizzo sulla formazione - ha affermato Fabio Bonfà, Vicepresidente Vicario del CNI - ci siamo concentrati sulla FAD. L'elemento più rilevante sta nel fatto che gli ingegneri non pongono alcun limite al riconoscimento della formazione svolta con questo tipo di modalità. I regolamenti di altri ordini professionali prevedono che la FAD rappresenti solo una parte delle attività formative che, per il resto, devono essere svolte con le modalità tradizionali. Noi, al contrario, non mettendo alcun limite, abbiamo ritenuto di dover sfruttare appieno questo nuovo strumento".

Le linee di indirizzo, infine, contengono le indicazioni relative alla configurazione della piattaforma informatizzata.

Entrando nel dettaglio, le linee di indirizzo sono suddivise in 5 sezioni:
  1. Attività di formazione professionale continua a distanza per l'apprendimento non formale, suddivisa in:
    • Attività di Formazione a distanza (FAD)
    • Requisiti generali delle attività di formazione professionale continua a distanza per l'apprendimento non formale
    • Definizioni
  2. Esoneri, suddivisa in:
    • Esoneri ai sensi dell'art. 11 del Regolamento
    • Esonero per lavoro all'estero
  3. Crediti per formazione all'estero
  4. Certificazione dei crediti
  5. Linee di indirizzo art. 3 - art. 4 - funzionamento piattaforma informatica

Per quanto riguarda l'aggiornamento a distanza, il CNI distingue tali corsi in funzione della contemporaneità o meno dell'interazione tra docente/i e discente/i, e quindi in:
  • FAD Sincrona - situazione di relazione formativa, in cui docente/i e discente/i comunicano da luoghi diversi, ma contemporaneamente. Nella FAD Sincrona vi è dunque l'interazione tra docente/i e discente/i, mediata dallo strumento telematico.
  • FAD Asincrona - situazione di relazione formativa in cui i soggetti interessati comunicano da luoghi e in tempi diversi. La mancanza di contemporaneità determina una limitazione nella interazione tra docente/i e discente/i.

Tutte le attività di FAD devono contemplare la presenza di un Tutor (figura professionale dedicata al supporto "logistico" ai partecipanti) e di un Mentor (figura professionale dedicata al supporto "scientifico" ai partecipanti), in grado di interagire con gli utenti in tempo reale, nel caso di FAD Sincrona, oppure a distanza di un breve intervallo temporale (di durata non superiore a quanto stabilito nella proposta di attivazione del corso), nel caso di FAD Asincrona.

I corsi erogati in modalità FAD devono prevedere una verifica dell'apprendimento del discente, con obbligo di superamento del test per almeno l'80% dei quesiti. I test di verifica dell'apprendimento devono presentare le seguenti caratteristiche:
  • n. 8 domande per ogni CFP riconosciuto all'evento;
  • le domande devono essere somministrate in modo random per ogni diverso accesso;
  • in caso di mancato superamento del test di verifica dell'apprendimento, deve essere prevista la possibilità di ripetere il test con domande diverse da quelle già proposte.
Deve essere consentito al discente di effettuare la verifica dell'apprendimento, secondo le modalità previste, entro e non oltre 6 mesi dalla data di rilascio delle credenziali di accesso.
Alle attività di FAD sono assegnati CFP secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A del Regolamento (1 ora = 1 CFP). Saranno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento.

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