La fase esecutiva dell’appalto, la nostra sfida alle stelle

Purtroppo molte stazioni appaltanti ad oggi non hanno proceduto a nominare il collegio consultivo tecnico, declinando l'ordine di costituirlo obbligatoriamente

di Viviana Caravaggi Vivian - 01/02/2021

Nell'anno appena trascorso dopo la crisi economica che attanagliava già il mortificato mondo degli appalti pubblici, abbiamo assistito anche all'emergenza pandemica e oggi come se non bastasse anche una crisi politica. Il legislatore, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha messo mano ad una serie di interventi normativi che hanno la pretesa di risanare il mondo degli appalti.

Gli appalti pubblici e i cambi normativi

Le continue variazioni normative, anche se immediatamente hanno generato non pochi dubbi negli operatori del settore, stanno vertendo a modificare effettivamente solo la fase di evidenzia pubblica dell’appalto?

Non solo gran parte delle misure adottate si incastonano nella fase di evidenza pubblica dell'appalto, ma è dimostrata l'attenzione del Legislatore, almeno dall'inizio della fase pandemica acuta, verso la fase di esecuzione del contratto, dove nuovi istituti si sono intrecciati a istituti modificati, allo scopo di rilanciare il mondo degli appalti e delle concessioni.

Vale la pena ricordare che con l'entrata in vigore del Codice, la fase esecutiva del contratto è stata sprovvista, per lungo tempo dell'attenzione necessaria. Si è vissuto un periodo in cui le Amministrazioni hanno operato sguarnite di regolamentazione certa, almeno fino all'entrata in vigore del D.M. n. 49/2018.

L'ordine è quello di andare veloci spendendo bene, nell'interesse pubblico prevalente, adottando tutti gli atti necessari ed esercitando quanto messo a disposizione dalla norma anche e soprattutto nelle forme derogatorie, per non bloccare o sospendere la realizzazione di opere pubbliche.

Il Decreto Rilancio

Non è un caso, quindi, che con l’ art. 207 del Decreto Rilancio, se ritenuta opportuna e necessaria, c’è la possibilità di incrementare, l'anticipazione prevista all'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti, al 30%; mentre con il Decreto Semplificazioni viene autorizzata per legge la consegna in via d'urgenza per lavori, servizi e forniture, ovvero viene esclusa la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice, o ancora viene disposta la non obbligatorietà della visita dei luoghi, ovvero viene consentito l'avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione e in ultimo viene posta l'attenzione ai termini di pagamento al fine di immettere liquidità alle imprese riconoscendo lo stato di avanzamento dei lavori anche in deroga alle forme contrattuali stabilite, liquidando le stesse entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Le analisi fin qui svolte evidenziano che il Legislatore ha a cuore il problema degli appalti che oggi sono incagliati come una nave alla deriva, ponendo l’attenzione verso la fase del procedimento che ha, più di altre, evidenziato incertezza e problematiche.

E’ una certezza affermare che gli articoli 5 e 6 del Decreto Semplificazioni si focalizzano sulla fase di esecuzione dell'appalto e non sui termini delle gare, intervenendo su due istituti che dovrebbero dare una forte accelerazione a tutti quei lavori che scontano le sospensioni causate anche da perizie di variante e dal notevole tempo trascorso senza che si prendano decisioni per sbloccare i lavori.

Superare la sospensione

Per la prima volta il Legislatore indica i motivi delle sospensioni, stabilendone i rimedi per superarle, legittimando, per alcune fattispecie il provvedimento da adottare. E’ singolare che vengono previsti, in una norma, i rimedi per eliminare i motivi che hanno determinato la sospensione, sciogliendo i nodi critici con grande rapidità.

Si è discusso da quando è entrato in vigore il Codice dei contratti, della possibilità che il RUP e il Direttore dei lavori fossero affiancati e sostenuti da un gruppo di esperti per risolvere situazioni critiche, con lo scopo di superare le fasi patologiche dell’esecuzione e per prevenire qualsiasi controversia nell’ottica complessiva di portare a termine l’opera pubblica.

Eliminare il contenzioso

Per superare il blocco psicologico dettato dalle preoccupazioni di assumere decisioni procedimentali e per tranquillizzare i RUP sulle responsabilità, l’art.6 del Decreto Semplificazioni, con norma acceleratoria a termine (fino al 31/12/2021), introduce come novità l’istituto del Collegio Consultivo Tecnico la cui ratio è effettivamente quella di eliminare il contenzioso in fase principalmente esecutiva.

Non è un caso che l'assunzione delle risultanze delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, permette ai RUP di non risponderne in termini di responsabilità erariale.

Purtroppo molte stazioni appaltanti ad oggi non hanno proceduto a nominare il collegio consultivo tecnico, declinando l'ordine di costituirlo obbligatoriamente. Sono trascorsi più di sei mesi dalla pubblicazione del Decreto Semplificazioni e ancora non si riesce ad operare attraverso la norma derogatoria emanata, tanto è vero che la Ministro delle Infrastrutture, con una circolare del 18/11/2020, ha preferito chiarire sollecitando le amministrazioni nell'applicazione delle normative in vigore.

Lo stesso Ministro finalmente è riuscito a nominare i commissari, i quali a detta del Legislatore potrebbero far ripartire le opere infrastrutturali e con loro il paese, attraverso lo svolgimento di attività necessarie al loro completamento.

La speranza è quella, che la nave rientri in porto dopo aver navigato in questo mare burrascoso in cui si stanno trovando gli appalti pubblici, facendo in modo che molte di queste norme divengano strutturali, anche attraverso l’emanazione, quanto prima, del Regolamento attuativo al Codice, inteso quale strumento operativo chiaro ed efficace per le pubbliche amministrazioni, certi che le stesse da sole riescano ad operare a testa alta governando i processi che le vede coinvolte.

“Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle stelle!”

A cura di Arch. Viviana Caravaggi Vivian
Resp. U.O. Grandi opere e riqualificazione urbana di un Ente

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