Legge Europea 2017: Superate tre procedure di infrazione ed otto casi EU pilot

Sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017 è stata pubblicata la legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obbli...

28/11/2017

Sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017 è stata pubblicata la legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”.

La Legge europea 2017 è composta da 30 articoli, strutturati in otto Capi, che affrontano tre procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia (articoli 6, 7 e 12) e, complessivamente, otto casi EU pilot (articoli 4, 5, 8, 10, 11, 14, 16 e 18). I 30 articoli modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale per adeguarlo al diritto europeo ed investono i seguenti ambiti di competenza: libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi; giustizia e sicurezza; fiscalità; lavoro; salute; ambiente; energia e fonti rinnovabili. L'ultimo Capo contiene disposizioni di altra natura, tra cui le modifiche alla legge n. 234/2012.

Procedure di infrazione affrontate nella Legge europea 2017

Rimborsi IVA (art. 7 della legge - Procedura di infrazione 2013/4080) - La norma prevede la modifica della disciplina dei rimborsi IVA. In particolare, è riconosciuta una somma (pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia) a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA. La disposizione si applica a partire dalle richieste di rimborso predisposte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale inerenti al primo trimestre 2018.

Prodotti alimentari a base di caseine e i caseinati (art. 12 della legge - Procedura di infrazione 2017/0129) - La norma prevede disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE, riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina e caseinati. Le caseine e i caseinati destinati all’alimentazione umana sono una categoria di lattoproteine ossia di proteine ottenute dalla coagulazione del latte, utilizzati non solo ad uso alimentare (ad esempio, nella produzione di formaggi, in quanto il loro costo è più basso rispetto al latte, nel vino, nei dolciumi, nelle caramelle, come collante nei salumi) ma anche in alcune produzioni industriali (gomma, guarnizioni, fuochi artificiali). In attuazione della direttiva, l'articolo prevede nuove definizioni di "caseina acida alimentare", di "caseina presamica alimentare" e di "caseinati alimentari”. Reca, inoltre, le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, devono riportare su imballaggi, recipienti, etichette o documenti commerciali; detta sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, reca una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte, che potranno essere commercializzate fino al 31 dicembre 2018.

Disciplina transitoria di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (art. 6 della legge - Procedura di infrazione 2011/4147) - La norma prevede l'estensione della possibilità di accedere al fondo a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005. La disposizione interviene anche sulle condizioni per l'accesso all'indennizzo, abolendo in particolare il requisito del reddito minimo, e sulla dotazione del fondo che viene incrementato rispetto alla dotazione iniziale. Si completa così l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE.

Casi EU-Pilot affrontati nella Legge europea 2017

Tutela delle acque (art. 16 della legge - Caso EU pilot 7304/15/ENVI) - La norma è volta ad assicurare l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio dello stato delle acque , nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

Codice ambientale (art. 18 della legge - Caso EU Pilot 8978/16/ENVI) – Vengono introdotte al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 molteplici modifiche volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale della direttiva 2010/75/UE, e riguardano la disciplina della medesima autorizzazione, le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, le norme in materia di emissioni di composti organici volatili e di grandi impianti di combustione nonché la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio.

Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 4 della legge - Caso EU Pilot 925/16/CNECT) - La norma introduce le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del roaming UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul cosidetto internet aperto, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea.

Restituzione di IVA non dovuta (art. 8 della legge - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU) - La norma consente al soggetto passivo di presentare la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta entro il termine di due anni dal versamento della medesima ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Si consente tuttavia il superamento di tale termine nel caso in cui sia applicata un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria: in tal caso, i due anni per la presentazione della domanda di restituzione decorrono dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

Disposizioni penali contro particolari forme ed espressioni di razzismo e xenofobia - negazionismo (art. 5 della legge - Caso EU Pilot 8184/15/JUST) - La norma reca disposizioni di attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI che obbliga gli Stati membri a combattere e a sanzionare penalmente alcune forme ed espressioni di razzismo e di xenofobia. In particolare, la disposizione punisce espressamente le condotte di minimizzazione e apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra e introduce la responsabilità amministrativa delle società e degli enti in relazione a tali fattispecie criminose.

Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) (art. 10 della legge - Caso EU Pilot 7060/14/TAXU) - La disposizione estende il vigente regime fiscale agevolato, riconosciuto ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII), anche ai soggetti residenti e non residenti, con stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi iscritte in Registri di altri Paesi UE o SEE.

Trattamento economico degli ex lettori di lingua straniera in servizio presso le Università statali (art. 11 della legge - Caso EU Pilot 2079/11/EMPL) - La norma intende risolvere la questione dei lettori di lingua straniera assunti presso le Università statali prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 120 del 1995, con il quale è stata introdotta la nuova figura del 'collaboratore esperto linguistico' regolata dal CCNL del personale tecnico amministrativo delle Università. Inoltre, si dà attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia UE del 26/6/2001 (causa C-212/99) e del 18/7/2006 (causa C-119/04), che hanno stabilito il diritto dei lettori al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito commisurato all'impegno orario effettivamente assolto. A tal fine sono stanziate risorse sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali da destinare al cofinanziamento degli atenei, per la chiusura dei contenziosi in essere, nonché per prevenire quelli futuri.

Lavoratori marittimi (art. 14 della legge - Caso EU pilot 8443/16/MOVE) - Il periodo di validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio, può essere prorogato fino all'arrivo nel successivo porto di scalo dove sia disponibile un medico, per un periodo comunque non superiore a tre mesi.

In allegato oltre al testo della legge europea 2017 anche le schede di lettura sui 30 articoli predisposte dal Servizio studi del Senato e della Camera dei Deputati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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