Legge di Bilancio 2019: I provvedimenti per le Infrastrutture e per il Territorio

La V Commissione (Bilancio) della Camera dei Deputati ha licenziato ieri, dopo le audizioni del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pi...

28/12/2018

La V Commissione (Bilancio) della Camera dei Deputati ha licenziato ieri, dopo le audizioni del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro e del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 nel testo (emendamento 1.9000 interamente sostitutivo dell’articolo 1 del provevdimento) approvato dal Senato il 23 dicembre scorso con voto di fiducia con la precisazione che il testo aprovato ieri dalla Commissione bilancio si differenzia da quello approvato dal Senato per il fatto che parecchi commi dell’articolo 1, aggiunti con emendamenti al testo originale, che contenevano, oltre la numerazione araba (1, 2, 3, ….), anche gli avverbi numerali ( bis, ter, quater, …….), sono oggi numerati soltanto con la numerazione araba ed hanno una consecuzio tempurum che si differenzia, in parecchi casi da quella approvata nella veste approvata dal Senato con numeri arabi ed avverbi numerali.

Qui di seguito le registrazioni delle due audizioni di Pisauro e di Tria.

Il testo approvato ieri dalla V Commisisone contiene, quindi, lo stesso numero di articoli (19) approvati dal Senato ma l’articolo 1 che in origine si fermava al comma 654-quaterdecies (con numerazione araba ed avverbi numerali) arriva, oggi, al comma 1143.

Oggi, alle ore 9:30, la legge di bilancio approda in aula della Camera dei Deputati e, verisimilmente, dovrebbe essere approvata entro domani con voto di fiducia per essere pubblicat sulla Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre prossimo.

Nel Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato, datatato 23 dicembre 2018 ed allegato alla presente è contenuto, relativamente alla nuova veste approvata dal Senato (A.C. 1334-B) il quadro di sintesi degli interventi suddivisso nelle seguenti politiche di settore:

  • Affari esteri
  • Agricoltura
  • Ambiente, territorio ed energia
  • Cultura e spettacolo
  • Finanza locale
  • Giustizia
  • Informazione e comunicazioni
  • Infrastrutture e trasporti
  • Investimenti pubblici
  • Lavoro e occupazione
  • Misure per la Crescita, politiche fiscali e tutela del risparmio
  • Politiche di Coesione e Mezzogiorno
  • Politiche sociali e per la famiglia
  • Previdenza
  • Protezione civile
  • Pubblico impiego
  • Razionalizzazione della spesa pubblica
  • Sanità
  • Scuola, università, ricerca
  • Sicurezza e difesa
  • Sport

Segnaliamo relativamente alle Infrastrutture:

  • l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023 per gli interventi di messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, da ripartire con decreto ministeriale, a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell’ANAS S.p.A. (articolo 1, comma 891);
  • l’istituzione una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito “Struttura”), di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della P.A. (articolo 1, commi 162-170);
  • l’introduzione, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, una deroga alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 fino a 350.000 euro (art. 1, comma 912);
  • la previsione, ai fini della promozione degli investimenti, con una autorizzazione di spesa annua di 25 milioni di euro, dell’istituzione di una struttura di missione temporanea (con durata non superiore a quella del Governo in carica) per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata “InvestItalia”, sono attribuiti diversi compiti, tra cui in particolare quelli relativi all’analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali, alla valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, alla verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali e all’affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e dei programmi di investimento. Sono inoltre previste disposizioni sul personale della nuova struttura e apposite misure di coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale (articolo 1, commi 179-183);
  • l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. In particolare viene prevista l’estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici (art. 1, commi da 171-175).

Per quanto concerne, il Territorio segnaliamo:

  • l’intervento sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e misure antisismiche. Si dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) e per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (articolo 1, comma 67);
  • l’estensione al 2019 della detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per altri interventi di ristrutturazione edilizia fino ad una spesa massima di 96.000 euro (indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR) e per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
  • la proroga, limitatamente all’anno 2019, della detrazione del 36 per cento dall’IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni (articolo 1, comma 68);
  • l'attribuzione, per il periodo 2021-2033, al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale (in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018), di contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni, per un importo complessivo di 8,1 miliardi di euro, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi 134-148);
  • l’istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo da ripartire destinato principalmente al rilancio degli investimenti degli enti territoriali (art. 1, commi 122-123);
  • l'istituzione di un ulteriore fondo costituito con le risorse residue del Fondo precedente, finalizzato ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nell’ambito degli accordi, sottoscritti tra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna di cui al comma 875, per la definizione del contributo al contenimento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia. Laddove le regioni non pervenissero al citato accordo entro il 31 gennaio 2019, le risorse del fondo saranno destinate, con apposito D.P.C.M. (da adottare entro il 10 marzo 2019), ad incrementare i contributi già autorizzati dai commi 134 e 139, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1, comma 126);
  • le ulteriori risorse previste dai commi 107-114 dell’art. 1, che prevedono l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
  • la previsione, nell’ambito delle politiche di contrasto al rischio idrogeologico, che le Regioni debbano utilizzare prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi UE della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto della normativa vigente europea e nazionale, fino a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, comma 1030);
  • l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, di contributi pari a 2.496,2 milioni di euro per l’anno 2019 e 1.746,2 milioni di euro per l’anno 2020 (che possono essere modificati mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2019) (articolo 1, commi 833-835).
  • la previsione di norme di modifica della disciplina del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (introdotta dalla legge di bilancio 2018) con l’autorizzazione di uno stanziamento aggiuntivo per l’attuazione di un primo stralcio del Piano e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, di 1 miliardo di euro (100 milioni per ciascun anno del periodo 2019-2028, di cui 60 milioni annui per la sezione “invasi”) (art. 1, commi 153-155);
  • la proroga, al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana (PRIU) a valere sui finanziamenti della legge n. 179/1992, del termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del “fermo cantiere” (art. 1, comma 100).

In allegato il testo dell’ultima versione della legge di Bilancio approvata il 23 dicembre dal Senato (A.C. 1334-B) ed il Dossier del servizio studi della Camera dei deputati e del Senato relativo al quadro di sintesi della lagge di bilancio 2019.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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