Legge sulla Concorrenza, Armando Zambrano (CNI) risponde a Francesca Bonomo (PD) sulle Società di Ingegneria

Come previsto la pubblicazione in Gazzetta della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. Legge sulla Concorrenza) non ha placato gli animi di chi nel corso del pro...

02/10/2017

Come previsto la pubblicazione in Gazzetta della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. Legge sulla Concorrenza) non ha placato gli animi di chi nel corso del processo di approvazione ha provato a modificare alcuni contenuti della norma che riguardano in particolare le Società di Ingegneria.

La Legge sulla concorrenza, infatti, tra le altre cose ha confermato la validità dei rapporti contrattuali intercorsi dall'11 agosto 1997 tra soggetti privati e società di ingegneria. Conferma che è stata definita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri un "condono mascherato" e sulla quale, poco prima della pubblicazione in Gazzetta della legge, ha provato a far intervenire il Capo dello Stato, inviando una lettera dai toni molto "accesi" (circolare n. 109/2017).

La lettera, pur non avendo gli esiti desiderati, ha avuto la risposta dell'On.le Francesca Bonomo (PD) che in una nota alla nostra redazione (clicca qui) l'ha definita "l’ultimo ed estremo atto compiuto dal Consiglio dopo tre anni di vera e propria “guerra” contro il settore delle società di ingegneria".

Alla risposta dell'On.le Bonomo ha prontamente replicato il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche, Armando Zambrano, affermando che "Le parole della deputata Bonomo non ci sorprendono; ci sorprende invece il fatto che siano espresse a nome del gruppo del PD, coinvolgendo anche il Governo. Non è il caso di ricordare l’iter parlamentare del provvedimento sulla concorrenza, terreno di aspro scontro interno alla maggioranza, legge controversa e solo forzatamente condivisa, i cui effetti non tarderanno a farsi sentire".

In riferimento all'iter della norma Zambrano ha affermato "A questo proposito vogliamo solo ricordare che proprio dal gruppo PD in Commissione Giustizia alla Camera sono arrivati i più severi rilievi sulla norma di cui si tratta, rilievi che portano a definire quanto disciplinato in materia di società di ingegneria, certamente anticoncorrenziale, e molto probabilmente incostituzionale. Proprio la deputata Bonomo dovrebbe sapere che le preoccupazioni sollevate dai professionisti tecnici nella prima fase dell’esame del provvedimento hanno condotto il legislatore ad apportare modifiche al testo originario, introducendo in capo alle SDI l’obbligo dell’assicurazione professionale e l’obbligo di far svolgere le prestazioni a professionisti iscritti all’albo".

Il Presidente Zambrano ha anche puntualizzato che l'attività del CNI non è stata volta all'esclusione delle società di ingegneria dal mercato privato ma solo all'equiparazione delle spesse, in termini di responsabilità, a quelle dei liberi professionisti. "Alla deputata Bonomo - afferma Zambrano - sfugge quello che il Consiglio Nazionale Ingegneri, nell’ambito dell’attività svolta dalla Rete Professioni Tecniche, ha sempre sostenuto, anche per mezzo di memorie che sono agli atti del parlamento, e di chiara lettura: mai abbiamo sostenuto che le società di ingegneria non dovessero lavorare nel mercato privato, anzi, abbiamo sempre evidenziato come una forma societaria come la SDI potesse rappresentare utile strumento anche per i professionisti, superando le storture – soprattutto fiscali – che riguardano invece le società tra professionisti".

Ancora - continua il numero uno di via XX Settembre - non ci risulta che sia stata introdotta dalla norma una separazione del mercato privato in due, sarebbe assurdo che questo avvenisse in una Legge per la concorrenza; non esistono dunque mercati privati “tendenzialmente diversi”, come sostiene la deputata Bonomo: esiste il mercato dei lavori privati, che è composto dai piccoli committenti e dai grandi committenti, ad oggi tutti raggiungibili sia dalle società di ingegneria che dai liberi professionisti, con condizioni di partenza del tutto diverse".

È su questo punto che abbiamo provato a sensibilizzare il legislatore - afferma Zambrano - in piena coerenza con lo spirito originario della norma, poiché ci sembra assurdo che ci si possa rivolgere ad uno stesso potenziale committente con livelli di responsabilità verso questo completamente diversi, che pesano sui liberi professionisti, anche dipendenti delle società di ingegneria, e non toccano assolutamente le società cui va il reale profitto dell’attività svolta".

Non è piaciuta la frase della deputata Bonomo "...la partita in gioco non è quella degli effetti dei contratti stipulati dal 1997 al 2011 dalle società di ingegneria, bensì il controllo su tali società che gli ordini professionali vogliono esercitare, avendo anche un evidente ritorno economico" e sulla quale il Presidente Zambrano ha commentato "Anche su questo, abbiamo puntualmente espresso la nostra disponibilità a rendere gratuita l’iscrizione delle società di ingegneria in un albo speciale, al solo fine di fornire una garanzia ulteriore per la committenza, effettuando un controllo molto leggero".

Sul condono mascherato - afferma Zambrano - non intendiamo soffermarci perché risulta del tutto evidente, ed è oggetto di valutazione di esclusivo carattere politico, che non riguarda certamente noi, che rappresentiamo 600.000 professionisti iscritti agli Albi, ma è nella sola disponibilità di chi rivendica l’approvazione della norma”.

Resta – conclude il Presidente del CNI - il grave vulnus di una indefinita iscrizione delle SDI presso un elenco Anac, che costringerà l’autorità per la corruzione ad implementare un sistema di verifica e controllo puntuale sulle società, che più efficacemente, e senza aggravio di costi, avrebbero potuto svolgere e dovrebbero svolgere gli ordini professionali. D’altronde l’esperienza di Governo in cui nasce questa norma è costellata di provvedimenti i cui effetti contraddittori, pur previsti, sono stati considerati e verificati solo dopo l’applicazione, ove possibile, delle leggi stesse: basti pensare al primo codice dei contratti, che ha necessitato di un immediato correttivo, o a norme di grande importanza, come la legge elettorale”.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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Nota On.le Bonomo